Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

GE intende fissare a livello di ordinanza cantonale gli emolumenti per le richieste trasmesse via Internet.

4.26. Emolumenti per altre prestazioni (art. 46 cpv. 2 e allegato 2)

Secondo l’ASCA, le verifiche supplementari presso i Comuni possono già essere eseguite nell’ambito della procedura ordinaria, quando risulta impossibile richiamare i dati personali da Infostar. In virtù della nuova procedura di rilascio, i Comuni non percepiranno più alcun emolumento. Dato che i Comuni continueranno in ogni caso a essere responsabili per la tenuta dei registri, l’ASCA chiede che essi percepiscano un’indennità e propone pertanto di aggiungere una nuova lettera all’articolo 46 capoverso 2: «richiamo e controllo dei dati personali dal registro del controllo degli abitanti conformemente all’articolo 10 capoverso 1».

L’ACS, viste le prestazioni fornite dai Comuni nel rilascio dei documenti d’identità, esorta a introdurre nell’ordinanza l’obbligo per i Cantoni di cedere ai Comuni una quota degli emolumenti a titolo di copertura dei costi.

Secondo il VAE, occorre prevedere delle indennità per i Comuni consultati nel quadro del rilascio di documenti d’identità.

4.27. Adeguamento degli emolumenti (art. 48 cpv. 1)

A giudizio dell’UFSC, i costi sostenuti dagli uffici dello stato civile non vengono mai presi in considerazione quando si applica il principio della copertura dei costi per il rilascio dei documenti d’identità, anche se gli uffici dello stato civile mettono a disposizione i dati primari e avrebbero quindi diritto al rimborso di una quota delle entrate riscosse dall’autorità di rilascio.

Anche l’AVZ si rammarica del fatto che il principio della copertura dei costi non venga affatto applicato agli uffici dello stato civile, malgrado i dati di questi ultimi siano consultabili in Infostar. A questo proposito, l’AVS ricorda che Infostar è finanziato congiuntamente da Comuni e Cantoni. In Svizzera, gli uffici dello stato civile responsabili della gestione dei dati non sono infatti sempre autorità cantonali.

SO è dell’avviso che, al termine della fase introduttiva (ossia della fase di consolidamento), sarà necessario verificare se gli importi degli emolumenti sono conformi ai principi di copertura dei costi e di equivalenza.