Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine
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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
particolare nel caso dei bambini). Sostengono tuttavia che abbreviare la validità del documento non sia una soluzione adeguata per risolvere il problema.
OW, UR, VS, ZG e la FUCP suggeriscono di limitare i compiti dei Cantoni all’esame della richiesta. La loro proposta prevede che venga prodotto un nuovo esemplare del documento ancora in corso di validità, senza la necessità dunque di trasmettere una nuova richiesta e senza l’obbligo per le autorità di registrare nuovamente i dati biometrici.
Poiché non è possibile prevedere quanti documenti d’identità dovranno essere rilasciati gratuitamente, BE chiede di fissare un tetto massimo (1 per mille per ogni tipo di documento), al di sopra del quale i Cantoni potranno percepire dalla Confederazione la corrispettiva quota di emolumenti.
ZH chiede che, nei casi previsti all’articolo 52 capoversi 4 e 7, i Cantoni possano richiedere alla Confederazione la quota di emolumenti loro spettante.
BS invita a precisare, per motivi di chiarezza, al capoverso 7 il concetto di «trattare con cura» e di onere della prova, specificando se spetti al cliente o all’ufficio dei passaporti dimostrare che il passaporto sia stato trattato o meno con cura.
FR è del parere che sia impossibile per i Cantoni determinare se un microchip non sia più utilizzabile a causa di incuria nel maneggiarlo o per altri motivi.
GR ritiene che, per quanto riguarda l’assunzione delle spese a sgravio dei clienti, in caso di difetti del documento d’identità, non vi sia alcuna norma che disciplini la copertura dei costi dovuti agli oneri supplementari sostenuti dalle autorità cantonali.
Secondo LU e NW, la qualità deve essere un criterio determinante ai fini dell’acquisto dei microchip. Grazie alla qualità del microchip, è infatti possibile scongiurare, anche in caso di uso frequente, qualsiasi danno al passaporto per tutto il periodo di validità, sempre a condizione che esso venga trattato con la dovuta cura.
4.29. Periodo transitorio (art. 61ter e 61quater)
AG, BE, NW, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di stabilire un periodo transitorio di due anni al massimo. AG, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP propongono la seguente nuova formulazione: «I Cantoni possono prevedere la possibilità di richiedere le carte