Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Inoltre, i partecipanti alla consultazione pronunciatisi sulla validità dei passaporti diplomatici e di servizio chiedono di adottare per questo tipo di documenti la stessa variante proposta per i passaporti ordinari.

4.3. Soppressione della prova a discarico (art. 5 cpv. 3)

9 Cantoni (AG, BE, GL, NW, OW, UR, VS, ZG e ZH) e la FUCP chiedono di stralciare dall’articolo 5 capoverso 3 la disposizione relativa alla prova a discarico: «sempre che la persona sia convincente nel dichiarare di aver trattato i documenti d’identità con la dovuta cura». A loro giudizio, infatti, la condizione di base (perdita di 3 documenti di’identità nell’arco di 5 anni) è già di per se limitativa; per giunta l’esecuzione di una procedura probatoria comporterebbe oneri supplementari per l’autorità di rilascio competente (p. es.

l’assunzione e l’apprezzamento delle prove, gli accertamenti, la decisione) e dovrebbe inoltre svolgersi entro tempi ristrettissimi. Infine, secondo AG, le esperienze maturate dimostrano che si tratta di una condizione che si verifica molto di rado.

4.4. Possibilità di prorogare la validità del passaporto (art. 5 cpv. 4 e 5)

AG, OW, SG, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di stralciare dall’articolo 5 capoverso 5 la frase «i passaporti ancora validi possono essere prorogati di 3 anni al massimo e», poiché la validità dei nuovi documenti d’identità a lettura ottica non può più essere prorogata. ZH propone inoltre d’introdurre alla fine del capoverso la seguente frase: «... e le indennità da corrispondere alle autorità di rilascio».

4.5. Documenti d’identità ordinari (art. 6)

L’ASCA ritiene che le autorità di rilascio debbano creare, nell’interesse dei cittadini svizzeri, una rete sufficiente di servizi di registrazione (onde non penalizzare le regioni periferiche). L’associazione propone pertanto di aggiungere al capoverso 1 dell’articolo 6 la seguente disposizione: «... I Cantoni sono tenuti a istituire un centro di registrazione ogni 100 000 abitanti. Occorre tenere debitamente conto delle condizioni geografiche».

NE, SO, SZ, VD e SAB valutano positivamente il fatto che i Cantoni possano stabilire il numero di servizi autorizzati a trattare le richieste di passaporti sul loro territorio (soluzione che sarebbe di fondamentale importanza per i Cantoni di maggiori dimensioni che presentano particolarità topografiche o per i Cantoni plurilingui come FR, GR o VS). SO accoglie con favore il fatto che un solo servizio (cantonale) sia responsabile dell’intero processo.

LU è favorevole al mantenimento della rigida prassi attuale per quanto concerne le eccezioni alla competenza territoriale di cui al capoverso 4.