Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Secondo BS, la Confederazione deve mettere a disposizione dei Cantoni:

− un sistema di prenotazione da essa creato e gestito;

− una connessione Internet protetta che permetta al richiedente di visualizzare direttamente i dati e di registrare un testo aggiuntivo;

− un accesso per gli uffici dei passaporti al sistema di prenotazione predisposto dalla Confederazione;

− un accesso online che permetta di consultare e richiamare tutti i dati di Infostar e ISA.

In merito al presente articolo sono state fatte inoltre le seguenti osservazioni:

ZG è del parere che la notifica o la trasmissione dei dati all’autorità di rilascio debba avvenire in forma cifrata via Internet. Una trasmissione non cifrata sarebbe, a suo parere, in contrasto con le disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di sicurezza dei dati. ZG chiede pertanto alla Confederazione di mettere a disposizione degli utenti uno strumento che permetta di criptare i dati trasmessi.

FR auspica che vengano precisate le misure che garantiscono al richiedente la trasmissione sicura via Internet dei propri dati personali.

4.9. Possibilità di portare una foto (art. 9 cpv. 2)

AG, BE, BL, FR, GL, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di eliminare del tutto questa disposizione. In tal modo, non sarebbe più possibile portare la propria fotografia, ma sarebbe l’autorità di rilascio a provvedere a registrare la foto e le impronte digitali del richiedente in sua presenza (procedura di rilascio uniforme). A loro avviso, infatti, la scelta di far portare ai richiedenti una propria fotografia comporta spesso solo svantaggi e una maggiore mole di lavoro (sicurezza del supporto del richiedente su cui è salvata la foto, compatibilità, ricorsi in casi di rifiuto, discussioni estenuanti allo sportello sulla qualità delle fotografie, possibili manipolazioni, diffusione di virus informatici ecc.). L’eliminazione di questa disposizione richiede infine anche una modifica dell’articolo 13 capoverso 1.

Secondo LU, l’inchiesta condotta presso i Cantoni nel quadro del progetto per

l’introduzione dei documenti d’identità biometrici ha prodotto risultati univoci in merito a diversi aspetti della procedura (p. es. per quanto riguarda la produzione delle foto). LU deplora tuttavia il fatto che la Confederazione non abbia accolto nella legislazione in materia di documenti d’identità i punti sui quali i Cantoni avevano espresso pieno consenso, perdendo così l’occasione per introdurre una normativa uniforme.