Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

4.12.3. Possibilità di presentarsi personalmente per persone immatricolate all’estero Secondo 9 partecipanti alla consultazione (AG, BE, JU, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP), affinché i richiedenti immatricolati all’estero possano presentarsi anche in Svizzera, è necessario che la richiesta venga prima trasmessa personalmente, telefonicamente o tramite Internet alla rappresentanza diplomatica o consolare competente. Essi propongono pertanto di integrare il capoverso 3 con un secondo periodo: «La richiesta è sottoposta preliminarmente alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero (art. 9 cpv. 1)».

4.13. Registrazione della fotografia e delle impronte digitali (art. 13)

Produrre e fornire fotografie per i passaporti e le carte d’identità è l’obiettivo dichiarato dell’ACF. L’ACF chiede che le fotografie portate dai richiedenti vengano controllate e approvate dai funzionari. Secondo l’associazione, è inammissibile che le autorità possano condizionare la concorrenza a discapito delle PMI. L’ACF e l’USAM richiamano inoltre l’attenzione sul fatto che l’esclusione della possibilità di fornire fotografie per i passaporti e le carte d’identità metterebbe a rischio in tutta la Svizzera 150 aziende, 300 dipendenti e circa 200 posti di tirocinio. L’USAM chiede inoltre che l’autorità di rilascio debba produrre una fotografia digitale soltanto nel caso in cui quella fornita sia di qualità scadente o non sia disponibile.

AG, BL, GL, LU, OW, TI, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP raccomandano di eliminare la seconda parte del capoverso 1 («sempre che quest’ultima ... di cui all’articolo 9 capoverso 2») (cfr. 4.9.).

Nell’eventualità che un Cantone, in seguito all’introduzione definitiva dei passaporti biometrici, decida di rilasciare anche le carte d’identità secondo la nuova procedura, JU invita ad adottare disposizioni che vietino la registrazione delle impronte digitali per questo tipo di documento.

AG, BE, BL, GL, JU, LU, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP chiedono di precisare nell’articolo 13 (p. es. al cpv. 2) a partire da che età si devono registrare le impronte digitali. Secondo ZH, occorre anche sancire, nello stesso articolo, che il rilascio di carte

d’identità non presuppone la registrazione delle impronte digitali.

OW, UR, VS, ZG e la FUCP propongono di aggiungere al capoverso 4 la seguente frase «La riduzione della validità per motivi medici non comporta alcuna riduzione degli emolumenti». Chiedono inoltre di aggiungere un nuovo capoverso 5 che stabilisca che le carte