Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
per gli ulteriori accertamenti sull’autorità parentale, poiché un accesso più esteso ai dati relativi al grado di relazione del momento permette di ottenere un quadro migliore della situazione.
GE si chiede se il numero d’identificazione personale di cui all’articolo 10 capoverso 5 lettera g sia il numero AVS o il numero relativo alla registrazione di dati personali in ISA.
Secondo JU, le autorità di rilascio devono poter accedere attraverso Infostar alle informazioni riguardanti tutelati e minori, al fine di conoscere il detentore dell’autorità parentale. Questo sistema permetterebbe di evitare che vengano consegnati documenti d’identità che in realtà non avrebbero mai dovuto essere rilasciati.
4.12. Obbligo di presentarsi personalmente / verifica dell’identità (art. 12)
4.12.1. Verifica dell’identità
AG, BE, GL, NW, OW, UR, VS, ZG e la FUCP ritengono insufficiente la disposizione proposta alla fine del capoverso 1 dell’articolo 12: «... portare i documenti eventualmente richiesti dall’autorità di rilascio e dimostrare la propria identità». Essi chiedono infatti che sia introdotta una norma sulla verifica dell’identità in luogo del semplice obbligo per il richiedente di dimostrare la propria identità. In questo modo s’intende impedire che si possa ottenere in modo fraudolento un documento d’identità fornendo i dati di un’altra persona. Secondo i partecipanti alla consultazione, tale disposizione va integrata nell’articolo 12 o 13.
4.12.2. Deroghe all’obbligo di presentarsi personalmente
Il PS è del parere che il gruppo di persone che usufruiscono di una procedura «agevolata», menzionato all’articolo 12 capoverso 2, debba comprendere anche le persone in età pensionabile. Grazie al carattere facoltativo di tale disposizione, le autorità di rilascio competenti dispongono di possibilità sufficienti per sviluppare una pratica ragionevole che venga incontro alle esigenze dei cittadini.
LU, pur dimostrando comprensione per tali esigenze, ritiene che non vi siano alternative per la registrazione dei dati (diverse dall’obbligo di presentarsi di persona). A suo avviso, infatti, le autorità di rilascio dipendono, sotto il profilo tecnico, dai nuovi apparecchi di registrazione. BS ritiene valida l’ipotesi di affidarsi a un sistema di registrazione mobile. In tale evenienza, propone d’integrare, in virtù dei maggiori oneri derivanti, la disposizione relativa agli emolumenti per altre prestazioni (art. 46).