Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine
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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
d’identità al Comune di domicilio durante un periodo transitorio di due anni al massimo. A partire dal 1° marzo 2012 la nuova procedura di richiesta (sezione 2) si applicherà a tutti i documenti d’identità».
Il SAB ritiene che anche in futuro si dovrebbero poter richiedere le carte d’identità senza microchip presso il Comune di domicilio. Secondo GCH, SO, CP, USAM e VAE, occorre continuare a garantire ai cittadini la possibilità di richiedere presso i propri Comuni di domicilio le carte d’identità senza microchip. Dello stesso avviso sono AVZ e UFSC. SO sostiene che tutti i richiedenti debbano avere il diritto di scegliere una carta d’identità non biometrica (utile ad esempio per identificarsi presso uno sportello bancario).
GR chiede invece alla Confederazione di opporsi al mantenimento della carta d’identità senza dati biometrici, visto che una carta d’identità che non consente di viaggiare è una carta priva di senso.
Per ragioni di uniformità e di adeguamento agli accresciuti standard di sicurezza, AR ritiene che trascorso il periodo transitorio di due anni non dovrà essere più rilasciata alcuna carta d’identità sprovvista di microchip.
Un cittadino chiede di adeguare l’articolo 61ter capoverso 2 e il titolo dell’articolo 61quater, sostituendo «carte d’identità senza microchip» con l’espressione «carte d’identità».
4.30. Allegato 1 (ad art. 30 cpv. 1)
Poiché in ISA è possibile registrare, sotto «stato del documento d’identità», un «testo stato» (circostanze che hanno condotto allo stato del documento), nove partecipanti alla consultazione (AG, BE, GL, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP) chiedono di estendere i diritti di accesso a «testo stato» analogamente a quanto già fatto per lo «stato del documento d’identità».
4.31. Allegato 2
Si suggerisce di indennizzare separatamente le autorità di rilascio per eventuali oneri supplementari sostenuti per effettuare delle verifiche. Le tariffe di riferimento potrebbero essere quelle previste dall’«Allegato 2, emolumenti per altre prestazioni (art 46.), lett. a» alla voce «supplementi facoltativi» oppure quelle dei rispettivi Comuni o città (UCS).