Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

4.20. Stazioni di controllo (art. 27a)

AG e la FUCP propongono di integrare l’articolo 27a capoverso 2 con il seguente testo: «La Confederazione installa, finanzia e gestisce apparecchi di controllo supplementari, in particolare negli aeroporti e in altri luoghi accessibili al pubblico».

Secondo BE, il finanziamento di eventuali stazioni di controllo negli aeroporti spetta alla Confederazione, visto che essa è direttamente interessata ai risultati dei controlli dei passaporti (cfr. art. 28 lett. k).

ZH ritiene che le stazioni di controllo accessibili al pubblico («apparecchi di controllo») non siano indispensabili per il rilascio di documenti. Inoltre esse sono a disposizione anche delle persone domiciliate in un Cantone diverso da quello in cui sono installate. Per tali ragioni spetterebbe alla Confederazione assumerne i costi. Alla luce di tali considerazioni, ZH propone pertanto di completare in tal senso la disposizione contenuta nell’articolo 27a capoverso 2 periodo 2.

Secondo GR, la responsabilità del corretto funzionamento del microchip incombe al servizio che ha verificato il funzionamento del passaporto al momento della sua fabbricazione. Un controllo completo deve garantire che il passaporto sia e rimanga leggibile. GR esprime inoltre la sua assoluta contrarietà all’ipotesi che i Cantoni possano essere chiamati a finanziare apparecchi di controllo eventualmente necessari.

GL dichiara che non intende acquistare un apparecchio specifico per il controllo del funzionamento del passaporto. Il Cantone propone quindi di stralciare i passaggi corrispondenti nell’ordinanza oppure di lasciare che siano i Cantoni a decidere se mettere a disposizione o meno questi apparecchi.

Secondo BS, la verifica del funzionamento è improponibile, in quanto obbligherebbe il richiedente a presentarsi personalmente una seconda volta presso le autorità.

4.21. Diritti d’accesso (art. 30)

4.21.1. Eliminazione di un periodo concernente la consultazione dei dati (al cpv. 2)

BE chiede di stralciare l’ultimo periodo del capoverso («È vietata la consultazione per verificare l’identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici»). Ritiene infatti sufficienti le restrizioni in materia di verifica dell’identità e giudica inoltre eccessivo il divieto riportato nell’ultimo periodo del capoverso.