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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Art. 70 Protezione dei titoli acquisiti

1 I titoli concessi in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento riconosciuti dalla Confederazione rimangono protetti conformemente al diritto previgente.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura secondo la quale le scuole professionali superiori specializzate sono trasformate in scuole universitarie professionali, nonché il diritto di portare i titoli dei diplomati secondo il diritto previgente.

3 Il Consiglio federale provvede altresì alle trasformazioni necessarie per quanto concerne i titoli conferiti secondo il diritto previgente.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 71

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione:

Il cancelliere della Confederazione: