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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 70 Protezione dei titoli acquisiti
1 I titoli concessi in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento riconosciuti dalla Confederazione rimangono protetti conformemente al diritto previgente.
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura secondo la quale le scuole professionali superiori specializzate sono trasformate in scuole universitarie professionali, nonché il diritto di portare i titoli dei diplomati secondo il diritto previgente.
3 Il Consiglio federale provvede altresì alle trasformazioni necessarie per quanto concerne i titoli conferiti secondo il diritto previgente.
Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore
Art. 71
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione:
Il cancelliere della Confederazione: