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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Art. 66 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 La legge federale del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie professionali è abrogata.

2 Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 7 ottobre 19827 sulla ricerca

Art. 5a, 20 lett. a, 21, 22 e 32 cpv. 2

Abrogati

2. Legge del 4 ottobre 19918 sui PF

Art. 3 cpv. 3

3 Coordinano le loro attività e, nell’ambito della legislazione federale, partecipano al coordinamento del settore svizzero universitario. Partecipano alla pianificazione strategica nazionale e alla suddivisione dei compiti nei settori particolarmente costosi.

Art. 10a Assicurazione della qualità e accreditamento

1 I PF verificano periodicamente la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi e si adoperano per assicurare a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.

2 Istituiscono un sistema di assicurazione della qualità conformemente all’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del …9 sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU).

3 Chiedono l’accreditamento istituzionale.

Art. 25, rubrica e cpv. 1 lett. g

Compiti e poteri

1 Il Consiglio dei PF:

g. è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la LASU10;

3. Legge del 23 giugno 200611 sulle professioni mediche

Art. 12 cpv. 3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 23 cpv. 1

6RU …

7 RS 420.1

8 RS 414.110

9 RS …

10 RS …

11 RS …