Progetto
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 66 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 La legge federale del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie professionali è abrogata.
2 Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 7 ottobre 19827 sulla ricerca
Art. 5a, 20 lett. a, 21, 22 e 32 cpv. 2
Abrogati
2. Legge del 4 ottobre 19918 sui PF
Art. 3 cpv. 3
3 Coordinano le loro attività e, nell’ambito della legislazione federale, partecipano al coordinamento del settore svizzero universitario. Partecipano alla pianificazione strategica nazionale e alla suddivisione dei compiti nei settori particolarmente costosi.
Art. 10a Assicurazione della qualità e accreditamento
1 I PF verificano periodicamente la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi e si adoperano per assicurare a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.
2 Istituiscono un sistema di assicurazione della qualità conformemente all’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del …9 sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU).
3 Chiedono l’accreditamento istituzionale.
Art. 25, rubrica e cpv. 1 lett. g
Compiti e poteri
1 Il Consiglio dei PF:
g. è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la LASU10;
3. Legge del 23 giugno 200611 sulle professioni mediche
Art. 12 cpv. 3
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 23 cpv. 1
6RU …
7 RS 420.1
8 RS 414.110
9 RS …
10 RS …
11 RS …