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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Sezione 2: Conferenza universitaria svizzera
Art. 7 Statuto e funzione
1 La Conferenza universitaria svizzera è l’organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni connesse con la direzione del settore universitario.
2 La Conferenza universitaria si riunisce in assemblea plenaria o nella veste di Consiglio delle scuole universitarie.
3 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.
4 Si dota di un proprio regolamento di organizzazione.
Art. 8 Assemblea plenaria
1 In quanto assemblea plenaria, la Conferenza universitaria svizzera è composta da:
a. il membro competente del Consiglio federale;
b. un membro del Governo di ciascun Cantone.
2 L’assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La convenzione di cooperazione può attribuirle le seguenti competenze:
a. disciplinare la procedura di accreditamento e emanare le direttive in materia di accreditamento su richiesta del Consiglio dell’accreditamento;
b. emanare prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi;
c. stabilire i costi di riferimento per il calcolo dei sussidi di base concessi alle scuole universitarie;
d. stabilire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline o dei settori di specializzazione, della loro ponderazione nonché della durata massima degli studi, categorie di cui va tenuto conto per il calcolo dei sussidi di base e dei sussidi concordatari;
e. emanare raccomandazioni sul prelievo delle tasse universitarie e sulla concessione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;
f. approvazione del preventivo nonché del consuntivo annuale della Conferenza universitaria e degli altri organi comuni;
g. approvazione del regolamento di organizzazione della Conferenza universitaria e degli altri organi comuni;
h. elezione del vicepresidente della Conferenza universitaria;
i. altre decisioni che risultano dalla presente legge o dalla convenzione di cooperazione e riguardano lo statuto giuridico di tutti i Cantoni.