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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

4. Legge del 9 ottobre 199213 sulla statistica federale

Art. 3 cpv. 1

1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.

Sezione 2: Disposizioni introduttive e transitorie

Art. 67 Sussidi di coesione

1 Il sei per cento in media dei fondi disponibili per il versamento dei sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie che, a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento, ricevono sussidi di base sostanzialmente inferiori.

2 Il versamento di sussidi di coesione è degressivo e cessa dopo otto anni.

Art. 68 Diritto ai sussidi e accreditamento

1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono ottenere un accreditamento istituzionale conformemente alla presente legge entro la fine del 2016.

2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 199914 sull’aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 199515 sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio svizzero dell’accreditamento sull’accreditamento istituzionale, ma non oltre la fine del 2016.

3 Fino alla fine del 2018 vale l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici effettuato dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto previgente.

Art. 69 Domande pendenti

1 Le domande pendenti nel momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in casi motivati.

13 RS 431.01

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