Progetto
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto
Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
4. Legge del 9 ottobre 199213 sulla statistica federale
Art. 3 cpv. 1
1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.
Sezione 2: Disposizioni introduttive e transitorie
Art. 67 Sussidi di coesione
1 Il sei per cento in media dei fondi disponibili per il versamento dei sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie che, a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento, ricevono sussidi di base sostanzialmente inferiori.
2 Il versamento di sussidi di coesione è degressivo e cessa dopo otto anni.
Art. 68 Diritto ai sussidi e accreditamento
1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono ottenere un accreditamento istituzionale conformemente alla presente legge entro la fine del 2016.
2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 199914 sull’aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 199515 sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio svizzero dell’accreditamento sull’accreditamento istituzionale, ma non oltre la fine del 2016.
3 Fino alla fine del 2018 vale l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici effettuato dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto previgente.
Art. 69 Domande pendenti
1 Le domande pendenti nel momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in casi motivati.
13 RS 431.01
14 RU …
15 RU …