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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
2 Il Consiglio dell’accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti, che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.
Capitolo 5: Pianificazione strategica e ripartizione dei compiti
Art. 33 Principi
1 La Confederazione elabora unitamente ai Cantoni una pianificazione strategica nazionale e una ripartizione dei compiti.
2 A tal fine la Confederazione rispetta i seguenti principi:
a. i settori trainanti vanno potenziati in modo mirato;
b. le forze vanno concentrate;
c. i settori scientifici importanti devono essere particolarmente curati;
d. le competenze politiche devono essere distinte da quelle accademiche;
e. occorre tenere conto dell’autonomia delle scuole universitarie.
Art. 34 Pianificazione a livello delle singole scuole universitarie
1 Le scuole universitarie federali e gli altri istituti accademici federali come pure, se hanno diritto ai sussidi, le scuole universitarie cantonali e gli altri istituti accademici cantonali elaborano piani di sviluppo e piani finanziari pluriennali. A tale riguardo rispettano le disposizioni degli enti che ne sono responsabili, nonché le decisioni della Conferenza universitaria svizzera ed eventuali direttive della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
2 I piani di sviluppo e i piani finanziari informano sugli obiettivi, le priorità e il fabbisogno finanziario dei singoli istituti.
Art. 35 Pianificazione a livello della Conferenza svizzera dei rettori delle
scuole universitarie
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora una proposta di pianificazione strategica nazionale in materia di compiti e finanze. A tal fine si fonda sui piani delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e rispetta le decisioni della Conferenza universitaria svizzera.
2 La Conferenza dei rettori delle scuole universitarie formula proposte per la promozione di compiti strategici nazionali e per la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi.