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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

2 Il Consiglio dell’accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti, che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.

Capitolo 5: Pianificazione strategica e ripartizione dei compiti

Art. 33 Principi

1 La Confederazione elabora unitamente ai Cantoni una pianificazione strategica nazionale e una ripartizione dei compiti.

2 A tal fine la Confederazione rispetta i seguenti principi:

a. i settori trainanti vanno potenziati in modo mirato;

b. le forze vanno concentrate;

c. i settori scientifici importanti devono essere particolarmente curati;

d. le competenze politiche devono essere distinte da quelle accademiche;

e. occorre tenere conto dell’autonomia delle scuole universitarie.

Art. 34 Pianificazione a livello delle singole scuole universitarie

1 Le scuole universitarie federali e gli altri istituti accademici federali come pure, se hanno diritto ai sussidi, le scuole universitarie cantonali e gli altri istituti accademici cantonali elaborano piani di sviluppo e piani finanziari pluriennali. A tale riguardo rispettano le disposizioni degli enti che ne sono responsabili, nonché le decisioni della Conferenza universitaria svizzera ed eventuali direttive della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

2 I piani di sviluppo e i piani finanziari informano sugli obiettivi, le priorità e il fabbisogno finanziario dei singoli istituti.

Art. 35 Pianificazione a livello della Conferenza svizzera dei rettori delle

scuole universitarie

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora una proposta di pianificazione strategica nazionale in materia di compiti e finanze. A tal fine si fonda sui piani delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e rispetta le decisioni della Conferenza universitaria svizzera.

2 La Conferenza dei rettori delle scuole universitarie formula proposte per la promozione di compiti strategici nazionali e per la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi.