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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Art. 49 Decisione

1 Il Dipartimento competente decide in merito alla concessione dei sussidi di base.

2 Esso può delegare la decisione all’Ufficio federale competente.

Art. 50 Sussidi fissi a istituti accademici

1 L’Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni a istituti accademici che hanno diritto ai sussidi senza essere scuole universitarie, oppure concludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi secondo gli articoli 47-49, sussidi fissi per le spese d’esercizio.

2 Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese d’esercizio.

Sezione 4: Sussidi per gli investimenti edili

Art. 51 Impiego previsto ed eccezioni

1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi per l’acquisizione, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici utilizzati dalle scuole universitarie per l’insegnamento, la ricerca o altri scopi universitari.

2 Non sono concessi sussidi per:

a. le spese di acquisizione o di urbanizzazione dei terreni;

b. le spese per la manutenzione degli edifici;

c. le tasse, gli ammortamenti e gli interessi sul capitale.

3 Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi per gli investimenti edili.

Art. 52 Condizioni

I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:

a. causa spese superiori ai cinque milioni di franchi;

b. è economico;

c. soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie;

d. rispetta elevati standard ecologici ed energetici; e

e. soddisfa le esigenze dei disabili.

Art. 53 Quota massima

La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese computabili.