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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 49 Decisione
1 Il Dipartimento competente decide in merito alla concessione dei sussidi di base.
2 Esso può delegare la decisione all’Ufficio federale competente.
Art. 50 Sussidi fissi a istituti accademici
1 L’Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni a istituti accademici che hanno diritto ai sussidi senza essere scuole universitarie, oppure concludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi secondo gli articoli 47-49, sussidi fissi per le spese d’esercizio.
2 Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese d’esercizio.
Sezione 4: Sussidi per gli investimenti edili
Art. 51 Impiego previsto ed eccezioni
1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi per l’acquisizione, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici utilizzati dalle scuole universitarie per l’insegnamento, la ricerca o altri scopi universitari.
2 Non sono concessi sussidi per:
a. le spese di acquisizione o di urbanizzazione dei terreni;
b. le spese per la manutenzione degli edifici;
c. le tasse, gli ammortamenti e gli interessi sul capitale.
3 Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi per gli investimenti edili.
Art. 52 Condizioni
I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
a. causa spese superiori ai cinque milioni di franchi;
b. è economico;
c. soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie;
d. rispetta elevati standard ecologici ed energetici; e
e. soddisfa le esigenze dei disabili.
Art. 53 Quota massima
La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese computabili.