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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Art. 47 Aliquote

I sussidi di base ammontano a:

a. 203 per cento dell’importo globale dei costi di riferimento per le università cantonali;

b. 304 per cento dell’importo globale dei costi di riferimento per le scuole universitarie professionali.

Art. 48 Calcolo

1 L’importo complessivo annuo viene ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d’insegnamento e di ricerca. Se necessario, possono entrare in linea di conto ulteriori elementi rilevanti delle prestazioni.

2 La quota relativa all’insegnamento è calcolata sulla base dei costi di riferimento. A tale riguardo sono considerati decisivi segnatamente i seguenti criteri:

a. il numero di studenti;

b. il numero di diplomi;

c. i punti di credito;

d. la ripartizione degli studenti per discipline o settori di specializzazione.

3 Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono considerate:

a. le prestazioni nel campo della ricerca;

b. l’acquisizione di fondi di terzi, in particolare del Fondo nazionale svizzero, dei programmi di ricerca dell’UE, della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), nonché di altre fonti pubbliche e private.

4 Il 10 per cento al massimo dell’importo complessivo annuo è versato a ciascun avente diritto in funzione della sua quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere.

5 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo, nonché la ponderazione dei rimanenti criteri di calcolo; a tal fine, tiene conto dei gruppi di discipline o di settori di specializzazione definiti dalla Conferenza universitaria, della loro ponderazione nonché della durata massima degli studi. Verifica periodicamente le basi di calcolo e la ponderazione degli altri criteri di calcolo. Sente dapprima la Conferenza universitaria.

6 Per quanto concerne la definizione dei criteri di calcolo tiene conto delle particolarità delle università e delle scuole universitarie professionali, nonché dei loro settori di specializzazione.

3 Sono fatti salvi nuovi risultati nel calcolo dei sussidi

4 Sono fatti salvi nuovi risultati nel calcolo dei sussidi