Progetto

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

4 La Conferenza universitaria svizzera stabilisce i costi di riferimento e li verifica periodicamente.

Capitolo 7: Sussidi federali

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 42 Condizioni

1 La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi delle scuole universitarie che:

a. dispongono di un accreditamento istituzionale;

b. offrono servizi pubblici d’insegnamento;

c. si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera, oppure rappresentano un complemento, un’estensione o un’alternativa ragionevole rispetto agli istituti esistenti.

2 La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi di altri istituti accademici che:

a. dispongono di un accreditamento istituzionale;

b. offrono servizi pubblici d’insegnamento;

c. non possono essere appropriatamente integrati nell’ambito di una scuola universitaria esistente;

d. svolgono compiti d’interesse ai fini della politica universitaria e si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera.

3 I servizi pubblici d’insegnamento sono servizi d’insegnamento:

a. che soddisfano una necessità pubblica;

b. che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica;

c. i cui curricula o diplomi sono definiti nell’ambito della politica pubblica della formazione.

Art. 43 Decisione

1 Il Consiglio federale decide sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

2 Esso sente dapprima la Conferenza universitaria svizzera.