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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
4 La Conferenza universitaria svizzera stabilisce i costi di riferimento e li verifica periodicamente.
Capitolo 7: Sussidi federali
Sezione 1: Diritto ai sussidi
Art. 42 Condizioni
1 La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi delle scuole universitarie che:
a. dispongono di un accreditamento istituzionale;
b. offrono servizi pubblici d’insegnamento;
c. si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera, oppure rappresentano un complemento, un’estensione o un’alternativa ragionevole rispetto agli istituti esistenti.
2 La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi di altri istituti accademici che:
a. dispongono di un accreditamento istituzionale;
b. offrono servizi pubblici d’insegnamento;
c. non possono essere appropriatamente integrati nell’ambito di una scuola universitaria esistente;
d. svolgono compiti d’interesse ai fini della politica universitaria e si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera.
3 I servizi pubblici d’insegnamento sono servizi d’insegnamento:
a. che soddisfano una necessità pubblica;
b. che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica;
c. i cui curricula o diplomi sono definiti nell’ambito della politica pubblica della formazione.
Art. 43 Decisione
1 Il Consiglio federale decide sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
2 Esso sente dapprima la Conferenza universitaria svizzera.