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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
m. formulare il proprio parere in merito alla fondazione di nuove scuole universitarie e di altri istituti accademici federali o cantonali;
n. prendere altre decisioni che risultano dalla presente legge o dalla convenzione di cooperazione e riguardano il coordinamento sul piano nazionale degli enti responsabili delle scuole universitarie.
Art. 10 Partecipazione con voto consultivo
Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza universitaria svizzera:
a. il Segretario di Stato per l’educazione e la ricerca;
b. il Direttore dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;
c. il Segretario generale della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE);
d. il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
e. il presidente del Consiglio dei PF;
f. il presidente del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione;
g. un rappresentante degli studenti delle scuole universitarie svizzere;
h. altre persone, su invito, qualora gli argomenti trattati ne rendano necessaria la presenza.
Art. 11 Presidenza
1 La presidenza della Conferenza universitaria svizzera è composta dal presidente e da due vicepresidenti.
2 Il presidente è il membro competente del Consiglio federale. Dirige la Conferenza.
3 I vicepresidenti rappresentano i Cantoni responsabili delle università. Partecipano alla direzione della Conferenza.
4 La presidenza cura le relazioni con gli istituti nazionali della formazione e della ricerca, con i rappresentanti a livello nazionale delle persone che operano nelle scuole universitarie e con le organizzazioni dell’economia e del mondo del lavoro. Incontra periodicamente i rappresentanti di queste cerchie.
Art. 12 Gestione
1 Il Dipartimento competente gestisce gli affari della Conferenza universitaria svizzera.
2 Esso collabora con la CDPE.