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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

m. formulare il proprio parere in merito alla fondazione di nuove scuole universitarie e di altri istituti accademici federali o cantonali;

n. prendere altre decisioni che risultano dalla presente legge o dalla convenzione di cooperazione e riguardano il coordinamento sul piano nazionale degli enti responsabili delle scuole universitarie.

Art. 10 Partecipazione con voto consultivo

Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza universitaria svizzera:

a. il Segretario di Stato per l’educazione e la ricerca;

b. il Direttore dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;

c. il Segretario generale della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE);

d. il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

e. il presidente del Consiglio dei PF;

f. il presidente del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione;

g. un rappresentante degli studenti delle scuole universitarie svizzere;

h. altre persone, su invito, qualora gli argomenti trattati ne rendano necessaria la presenza.

Art. 11 Presidenza

1 La presidenza della Conferenza universitaria svizzera è composta dal presidente e da due vicepresidenti.

2 Il presidente è il membro competente del Consiglio federale. Dirige la Conferenza.

3 I vicepresidenti rappresentano i Cantoni responsabili delle università. Partecipano alla direzione della Conferenza.

4 La presidenza cura le relazioni con gli istituti nazionali della formazione e della ricerca, con i rappresentanti a livello nazionale delle persone che operano nelle scuole universitarie e con le organizzazioni dell’economia e del mondo del lavoro. Incontra periodicamente i rappresentanti di queste cerchie.

Art. 12 Gestione

1 Il Dipartimento competente gestisce gli affari della Conferenza universitaria svizzera.

2 Esso collabora con la CDPE.