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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Capitolo 8: Protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e tutela giurisdizionale
Art. 59 Protezione delle denominazioni e dei titoli
1 Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università» e «scuola universitaria professionale» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario professionale» o «istituto universitario»).
2 I titoli concessi ai diplomati delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici previsti dalla presente legge godono della protezione prevista dalle rispettive basi giuridiche.
Art. 60 Disposizioni penali
1 Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università» o «scuola universitaria professionale» o una denominazione che ne deriva, i suoi responsabili sono puniti con la multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente e fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.
2 Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l’istituto.
Art. 61 Provvedimenti amministrativi
1 Il Consiglio svizzero dell’accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari qualora le condizioni dell’accreditamento cessino di essere adempiute o se eventuali oneri non sono stati adempiti entro il termine adeguato stabilito a tal fine.
2 Si applicano in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:
a. la diffida;
b. l’imposizione di oneri, o di oneri aggiuntivi;
c. la revoca dell’accreditamento.
3 I provvedimenti amministrativi presi dalle autorità federali competenti in materia di sussidi sono retti dalla legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi; quelli adottati dai Cantoni sono retti dal concordato sulle scuole universitarie.
Art. 62 Tutela giurisdizionale
1 Le decisioni emanate in virtù della presente legge o della convenzione di cooperazione, oppure in virtù delle rispettive disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.