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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 22 Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della
qualità
1 L’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità (Agenzia dell’accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo. È subordinata al Consiglio svizzero dell’accreditamento.
Variante
Stralciare il secondo periodo.
2 Senza eccedere le proprie risorse, l' Agenzia dell’accreditamento può adempiere anche mandati conferitile da terzi nel settore dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità.
3 Il Consiglio dell’accreditamento nomina il direttore dell’Agenzia e il suo sostituto. Il direttore assume il personale rimanente.
4 Su proposta del direttore dell’Agenzia, il Consiglio dell’accreditamento adotta per l’Agenzia un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.
Variante
5 L’Agenzia dell’accreditamento dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.
Capitolo 4: Assicurazione della qualità e accreditamento
Art. 23 Assicurazione e sviluppo della qualità
1 L’assicurazione della qualità si prefigge di garantire che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici soddisfino esigenze qualitative elevate per quanto concerne l’insegnamento, la ricerca e i servizi e ne sviluppino costantemente la qualità.
2 L’assicurazione della qualità è compito delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.
3 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici allestiscono e gestiscono a tal fine un sistema di assicurazione della qualità e periodicamente lo esaminano per accertare che ne siano stati realizzati gli obiettivi.
Art. 24 Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi
1 Sono accreditati:
a. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accreditamento istituzionale);
b. i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici (accreditamento di programmi).