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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 27 Condizioni per l’accreditamento di programmi
1 L’accreditamento di programmi è concesso se sono adempite le seguenti condizioni:
a. la scuola universitaria o l’istituto accademico garantisce una elevata qualità di insegnamento;
b. la scuola universitaria o l’istituto accademico, nonché l’autorità che ne è responsabile garantiscono che il programma di studi può essere portato a termine.
2 La Conferenza universitaria svizzera concretizza le condizioni in direttive in materia di accreditamento.
Art. 28 Procedura di accreditamento
1 L’accreditamento si svolge conformemente a un’apposita procedura.
2 La Conferenza universitaria svizzera disciplina la procedura di accreditamento. Tale procedura deve soddisfare esigenze internazionali.
Art. 29 Decisione
1In merito all’accreditamento istituzionale, il Consiglio svizzero dell’accreditamento decide sulla base della proposta dell’Agenzia dell’accreditamento e, in merito all’accreditamento dei programmi, sulla base della proposta della citata Agenzia o di un’altra agenzia nazionale o estera che ha riconosciuto.
2 Il Consiglio dell’accreditamento può vincolare l’accreditamento ad oneri e stabilire un termine adeguato per il loro adempimento.
3 Rifiuta l’accreditamento qualora non siano adempiute condizioni sostanziali.
Art. 30 Durata dell’accreditamento e adempimento degli oneri
1 L’accreditamento vale per un periodo dai sei agli otto anni.
2 Se eventuali oneri non sono adempiti entro il termine stabilito, il Consiglio svizzero dell’accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari (art. 61).
Art. 31 Rinnovo dell’accreditamento
1Per rinnovare l’accreditamento si segue la medesima procedura come per l’accreditamento iniziale.
2 Il rinnovo vale a sua volta per un periodo compreso tra i sei e gli otto anni.
Art. 32 Emolumenti
1 Il Consiglio svizzero dell’accreditamento e l’Agenzia dell’accreditamento riscuotono emolumenti a copertura dei costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni.