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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Art. 36 Pianificazione a livello della Conferenza universitaria svizzera

1 La Conferenza universitaria svizzera adotta la pianificazione strategica nazionale per il settore universitario; a tal fine si fonda sulla proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Stabilisce priorità per lo sviluppo dell’intero sistema universitario per un periodo di pianificazione.

2 La Conferenza universitaria fa una proposta alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni in merito ai fondi pubblici necessari per raggiungere gli obiettivi, compresi i fondi pubblici a favore della ricerca.

3 Essa può prevedere misure per conservare, rafforzare o sviluppare settori di specializzazione o discipline che sono di interesse nazionale e non sono sufficientemente rappresentati o sono ignorati nell’offerta delle singole scuole universitarie.

Art. 37 Ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi

1 La ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi si prefigge di distribuire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario e di ottimizzare a tal fine l’assegnazione dei fondi disponibili.

2 Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, la Conferenza universitaria svizzera definisce i settori costosi e decide in merito alla relativa ripartizione dei compiti.

3 Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera a queste decisioni, possono essergli ridotti o rifiutati i sussidi federali concessi secondo la presente legge.

4 Se i PF non ottemperano a queste decisioni, l’autorità federale competente adotta i provvedimenti necessari.

Capitolo 6: Finanziamento

Sezione 1: Principi

Art. 38

1 La Confederazione, unitamente ai Cantoni, garantisce che i poteri pubblici stanzino per il settore universitario fondi pubblici sufficienti per garantire la qualità dell’insegnamento e della ricerca e la loro competitività a livello internazionale.

2 La Confederazione partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e, a tal fine, applica principi uniformi in materia di finanziamento.

3 La Confederazione, unitamente ai Cantoni, garantisce un impiego economico ed efficace dei sussidi versati dai poteri pubblici.