Progetto
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 20 Compiti e competenze
1 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione segue e valuta l’evoluzione che avviene in Svizzera e all’estero nei settori universitario, della ricerca e dell’innovazione e, su tale base, fa alla Conferenza universitaria svizzera proposte concernenti la politica nazionale universitaria, della ricerca e dell’innovazione. Ha il diritto di fare proposte alla Conferenza universitaria.
2 La Conferenza universitaria prende conoscenza dei suggerimenti del Consiglio e ne tiene conto per la preparazione delle proprie decisioni.
3 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione adempie mandati affidatigli dalla Conferenza universitaria, dalla Confederazione e dalla CDPE.
Sezione 5: Consiglio svizzero dell’accreditamento e Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità
Art. 21 Consiglio svizzero dell’accreditamento
1 Il Consiglio svizzero dell’accreditamento è composto da 15 - 20 membri indipendenti facenti parte in particolare delle cerchie dell’insegnamento, della scienza, dell’economia e del mondo del lavoro, nonché degli studenti. Ai settori dell’insegnamento e della ricerca nelle scuole universitarie deve essere concessa un’adeguata rappresentanza. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività all’estero.
2 La Conferenza universitaria svizzera elegge i membri del Consiglio per una durata di quattro anni. È ammissibile un’unica rielezione.
3 Il Consiglio decide in merito agli accreditamenti secondo la presente legge.
4 È pienamente indipendente.
5 Può suddividersi in camere.
6 Si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione, che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria.
7 Dispone di un budget per sé e per l’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità e tiene la propria contabilità.
Variante
7 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.
8 Dispone di una propria segreteria.