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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Sezione 2: Generi di sussidi e finanziamento

Art. 44 Generi di sussidi

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede a favore di università cantonali, di scuole universitarie professionali e di altri istituti accademici cantonali, che hanno diritto ai sussidi, aiuti finanziari sotto forma di:

a. sussidi di base;

b. sussidi per gli investimenti edili;

c. sussidi vincolati a progetti.

2 Le alte scuole pedagogiche non possono beneficiare di sussidi di base né di sussidi per gli investimenti edili.

3 I sussidi vincolati a progetti possono essere concessi anche a scuole universitarie federali e a altri istituti accademici della Confederazione.

4 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e di altri istituti accademici, se queste infrastrutture svolgono compiti di importanza nazionale. Questi aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese d’esercizio.

Art. 45 Stanziamento dei crediti

1 L’Assemblea federale fissa i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa e crediti d’impegno pluriennali.

2 Essa stabilisce un limite di spesa comune per i sussidi di base destinati alle università e agli altri istituti accademici e un limite di spesa per i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali, avvalendosi della forma del decreto federale semplice. I limiti di spesa devono essere commisurati in modo che i corrispondenti crediti annui di pagamento rispettino le aliquote previste per i sussidi di base (art. 47).

3 L’Assemblea federale stanzia crediti d’impegno destinati ai sussidi per gli investimenti edili e ai sussidi vincolati a progetti, nonché alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Sezione 3: Sussidi di base

Art. 46 Impiego previsto

I sussidi di base sono concessi per finanziare le spese d’esercizio.