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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Capitolo 2: Convenzione di cooperazione

Art. 5

1 Per adempiere i loro compiti la Confederazione e i Cantoni concludono una convenzione di cooperazione.

2 La convenzione istituisce gli organi comuni previsti dalla presente legge.

3 Se non lo fanno le disposizioni della presente legge, la convenzione disciplina:

a. l’attuazione degli obiettivi comuni;

b. le competenze, l’organizzazione e la procedura degli organi comuni.

4Il Consiglio federale conclude la convenzione per la Confederazione.

Capitolo 3: Organi comuni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6

1 Gli organi comuni sono:

a. la Conferenza universitaria svizzera;

b. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

c. il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione; e

d. il Consiglio svizzero dell’accreditamento unitamente all’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità.

Variante

d. il Consiglio svizzero dell’accreditamento; e

e. l’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità.

2 Al personale impiegato dagli organi comuni si applicano il diritto sul personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. La Conferenza universitaria svizzera può prevedere deroghe al diritto sul personale federale, per quanto necessario all’adempimento dei compiti degli organi comuni.

3 I costi della Conferenza universitaria svizzera sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. La Conferenza universitaria svizzera disciplina l’assunzione dei costi degli altri organi comuni.