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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
3 La Conferenza universitaria svizzera può dichiarare applicabili a questi istituti altre disposizioni della presente legge.
Art. 3 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario
1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario.
2 Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge.
3 In virtù di leggi speciali la Confederazione dirige e finanzia i PF e gli altri istituti federali del settore universitario.
4 Con ordinanza dell’Assemblea federale essa può rilevare in tutto o in parte istituti del settore universitario che rivestano un’importanza considerevole per la sua attività. Sente dapprima la Conferenza universitaria svizzera.
5 In virtù di leggi speciali la Confederazione concede sussidi al Fondo nazionale svizzero, alla Commissione per la tecnologia e l’innovazione, nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.
Art. 4 Obiettivi
1 Nell’ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di qualità;
b. delineare una politica svizzera universitaria che sia coerente con le politiche federali in materia di promozione della ricerca e di innovazione;
c. garantire la permeabilità e la mobilità tra le università e le scuole universitarie professionali e al loro interno;
d. unificare le strutture e le fasi degli studi, i passaggi dall’una all’altra fase nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi;
e. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
f. provvedere alla pianificazione strategica e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi.
2 La Confederazione tiene conto delle particolarità di università, scuole universitarie professionali e altri istituti accademici, come pure dell’autonomia delle scuole universitarie per quanto efficaci strutture di organizzazione e direzione garantiscano l’adempimento del loro mandato.