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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

2 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Capitolo 9: Competenza per la conclusione di accordi internazionali

Art. 63

1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore della scuole universitarie in materia di:

a. cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne la struttura degli studi e il riconoscimento delle prestazioni di studio, dei diplomi e delle equivalenze nel settore universitario;

b. promozione della mobilità internazionale;

c. partecipazione a programmi e progetti internazionali di promozione.

2 La Conferenza universitaria svizzera partecipa alla preparazione di questi accordi. La convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura che si applica a questa partecipazione.

3 L’Assemblea federale stanzia i crediti per la cooperazione internazionale avvalendosi della forma del decreto federale semplice.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione, abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 64 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per quanto la presente legge gliene conferisce l’incarico.

2 Nei cinque anni che seguono l’entrata in vigore della presente legge, i Governi cantonali possono, se indispensabile, adeguare in via d’ordinanza le loro legislazioni in materia di scuole universitarie professionali.

Art. 65 Valutazione

Dopo aver sentito la Conferenza universitaria, il Consiglio federale fa rapporto al Parlamento ogni quattro anni in merito ai fondi pubblici impiegati e agli effetti del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni, nonché in merito alle scuole universitarie e alle discipline.