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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 9 Consiglio delle scuole universitarie
1 In quanto Consiglio delle scuole universitarie la Conferenza universitaria svizzera è composta da:
a. il membro competente del Consiglio federale;
b. 14 membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università e delle scuole universitarie professionali.
2 Ciascun Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Ogni Cantone responsabile di una scuola universitaria vi è rappresentato da un membro del proprio Governo. Se per una scuola universitaria sono responsabili più Cantoni, il diritto di rappresentanza è retto dal Concordato intercantonale sulle scuole universitarie e dall’Accordo tra i Cantoni responsabili.
3 Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti della collettività responsabile delle scuole universitarie. La convenzione di cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze:
a. decidere la pianificazione strategica nazionale per il settore svizzero universitario e la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi;
b. stabilire le direttive in materia di pianificazione finanziaria per la pianificazione strategica nazionale; è fatta salva la competenza budgetaria degli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
c. emanare prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase;
d. coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per quanto concerne l’accesso a determinati programmi di studio, in particolare per quanto concerne lo studio della medicina;
e. emanare condizioni quadro uniformi in materia di perfezionamento;
f. emanare direttive per garantire l’assicurazione della qualità;
g. decidere la concessione di sussidi federali vincolati a progetti;
h. sancire principi in merito alla concessione di sussidi federali fissi ad altri istituti accademici che vi hanno diritto;
i. emanare raccomandazioni sui diritti di partecipazione delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare degli studenti;
j. eleggere il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione, il Consiglio svizzero dell’accreditamento e provvedere ad altre elezioni in diversi consessi per quanto previsto dalla legge o dalla convenzione;
k. esercitare l’alta vigilanza sugli organi che elegge;
l. formulare il proprio parere in merito alle priorità della promozione federale della ricerca;