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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 54 Calcolo
1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese computabili. Sente dapprima la Conferenza universitaria.
2 Il Consiglio federale può prevedere un metodo di calcolo forfetario, segnatamente aliquote massime per metro quadrato di superficie utile.
Art. 55 Decisione
1 Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidi per gli investimenti edili.
2 Esso può delegare la decisione all’Ufficio federale competente..
Sezione 5: Sussidi vincolati a progetti
Art. 56 Impiego previsto e condizioni
1 Per compiti d’importanza strategica possono essere versati sussidi pluriennali vincolati a progetti.
2 Sono considerati compiti d’importanza strategica in particolare:
a. la costituzione di centri di competenza di importanza nazionale o regionale di cui sono congiuntamente responsabili diverse scuole universitarie o altri istituti accademici;
b. la realizzazione di programmi eccezionali a livello internazionale;
c. il profilarsi delle scuole universitarie e la ripartizione dei compiti tra queste ultime;
d. la promozione del plurilinguismo per quanto concerne le lingue nazionali;
e. la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini;
f. la promozione dello sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni attuali e future.
3 Ciascun Cantone, scuola universitaria e altro istituto accademico che partecipi ai progetti deve fornire una prestazione adeguata.
Art. 57 Basi di calcolo e termini
1 I sussidi vincolati a progetti sono versati in funzione dei costi di pianificazione, realizzazione ed esercizio di un progetto.
2 Il loro versamento è limitato nel tempo.
Art. 58 Decisione
La Conferenza universitaria decide sul versamento di sussidi vincolati a progetti.