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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario

Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

Art. 17 Composizione e organizzazione

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dai rettori e dai presidenti delle scuole universitarie svizzere.

2 Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.

3 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

Art. 18 Compiti e competenze

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sostiene la cooperazione e provvede al coordinamento tra le scuole universitarie. Rappresenta la posizione delle scuole universitarie in seno alla Conferenza universitaria svizzera e all’esterno.

2 La Conferenza dei rettori collabora alla preparazione degli affari della Conferenza universitaria e si adopera affinché le decisioni di quest’ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Ha il diritto di fare proposte alla Conferenza universitaria.

3 Sulle questioni importanti la Conferenza dei rettori sente le organizzazioni nazionali delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare gli studenti. Può invitarle a partecipare a gruppi di lavoro con voto consultivo.

4 Per quanto concerne le questioni di interesse comune, la Conferenza dei rettori invita alle sedute con voto consultivo i presidenti del Consiglio nazionale della ricerca e del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione.

5 La Conferenza dei rettori si dota di camere per trattare questioni inerenti ai settori specifici delle università, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche.

Sezione 4: Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione

Art. 19 Composizione, elezione e organizzazione

1 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione è composto da 9 - 15 personalità indipendenti che dispongano di conoscenze ed esperienze straordinarie nel settore universitario, della ricerca e dell’innovazione.

2 La Conferenza universitaria svizzera elegge i membri del Consiglio per una durata di quattro anni. È ammissibile un’unica rielezione.

3 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione è pienamente indipendente.

4 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

5 Dispone di una propria segreteria.

6 Per il rimanente il Consiglio si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria.