Progetto
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie
Art. 17 Composizione e organizzazione
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dai rettori e dai presidenti delle scuole universitarie svizzere.
2 Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.
3 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.
Art. 18 Compiti e competenze
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sostiene la cooperazione e provvede al coordinamento tra le scuole universitarie. Rappresenta la posizione delle scuole universitarie in seno alla Conferenza universitaria svizzera e all’esterno.
2 La Conferenza dei rettori collabora alla preparazione degli affari della Conferenza universitaria e si adopera affinché le decisioni di quest’ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Ha il diritto di fare proposte alla Conferenza universitaria.
3 Sulle questioni importanti la Conferenza dei rettori sente le organizzazioni nazionali delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare gli studenti. Può invitarle a partecipare a gruppi di lavoro con voto consultivo.
4 Per quanto concerne le questioni di interesse comune, la Conferenza dei rettori invita alle sedute con voto consultivo i presidenti del Consiglio nazionale della ricerca e del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione.
5 La Conferenza dei rettori si dota di camere per trattare questioni inerenti ai settori specifici delle università, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche.
Sezione 4: Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione
Art. 19 Composizione, elezione e organizzazione
1 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione è composto da 9 - 15 personalità indipendenti che dispongano di conoscenze ed esperienze straordinarie nel settore universitario, della ricerca e dell’innovazione.
2 La Conferenza universitaria svizzera elegge i membri del Consiglio per una durata di quattro anni. È ammissibile un’unica rielezione.
3 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione è pienamente indipendente.
4 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.
5 Dispone di una propria segreteria.
6 Per il rimanente il Consiglio si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria.