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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
Art. 13 Comitati
1 Per preparare le proprie decisioni, la Conferenza universitaria svizzera può costituire comitati permanenti o non permanenti.
2 Dei comitati possono far parte anche persone che non fanno parte della Conferenza universitaria.
Art. 14 Procedura decisionale in seno all’assemblea plenaria
1 Ogni membro dell’Assemblea plenaria dispone di un voto.
2 Per le decisioni dell’Assemblea plenaria occorrono:
a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;
b. il voto della Confederazione.
3 Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri, la convenzione di cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.
Art. 15 Procedura decisionale in seno al Consiglio delle scuole universitarie
1 Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni ricevono un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L’attribuzione dei punti spetta al Concordato sulle scuole universitarie.
2 Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono:
a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;
b. il voto della Confederazione;
c. la maggioranza semplice di punti.
3 Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri, la convenzione di cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.
Art. 16 Coinvolgimento dell’Assemblea federale
1 Il Consiglio federale informa le commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca sugli sviluppi importanti che avvengono nella politica universitaria svizzera.
2 La pianificazione strategica nazionale e la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi sono portati a conoscenza delle Commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca.