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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine
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Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario
2 L’accreditamento istituzionale costituisce una condizione per la protezione della denominazione, per la concessione di sussidi federali e per l’accreditamento di programmi.
Art. 25 Protezione della denominazione
Con l’accreditamento istituzionale, la scuola universitaria o l’istituto accademico acquisisce il diritto di fregiarsi della denominazione di «università» o di «scuola universitaria professionale», comprese le forme derivate come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale».
Art. 26 Condizioni per l’accreditamento istituzionale
1 L’accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. la scuola universitaria o l’istituto accademico dispone di un sistema di assicurazione della qualità che garantisce:
1. un’elevata qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale;
2. un’organizzazione e una direzione efficienti;
3. diritti di partecipazione adeguati per le persone che vi operano;
4. un’effettiva parità tra donna e uomo per quanto concerne l’adempimento dei compiti;
5. uno sviluppo sostenibile dal profilo economico, sociale ed ecologico per quanto concerne l’adempimento dei compiti;
6. la possibilità di verificare se l’istituto adempie il suo mandato;
b. di massima, per l’ammissione ai loro programmi di studio, le università e le alte scuole pedagogiche richiedono una maturità liceale e le scuole universitarie professionali una maturità professionale. Tutte le scuole universitarie possono prevedere l’ammissione sulla base di una formazione equivalente. Per il riconoscimento di formazioni propedeutiche equivalenti, le scuole universitarie professionali esigono segnatamente anche adeguate esperienze nel mondo del lavoro;
c. le università e le scuole universitarie professionali offrono insegnamento, ricerca e servizi in più discipline o settori di specializzazione;
d. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, ne garantiscono il durevole esercizio.
2 La Conferenza universitaria svizzera concretizza le condizioni in direttive in materia di accreditamento. A tal fine tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici.