Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, l'autorità parentale è esercitata congiuntamente in caso di convivenza. Se essi non convivono, l'autorità parentale compete al genitore con cui vive il figlio o, se questi non vive con nessuno dei genitori, al primo che l’ha riconosciuto.
Inghilterra e Paese del Galles
I genitori che divorziano conservano l’autorità parentale congiunta. Possono organizzare la custodia del figlio e le sue relazioni con ciascun genitore. Il genitore presso cui vive il figlio prende le decisioni correnti della vita quotidiana, mentre le decisioni più importanti continuano a essere prese di comune accordo dai genitori. Il giudice decide sulla custodia in generale o su questioni specifiche della vita del figlio soltanto se i genitori non riescono a trovare un accordo o se la soluzione adottata compromette il bene del figlio.
Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il padre può ottenere l'autorità parentale congiunta con la madre, indipendentemente dal fatto che convivano o no, se i genitori concludono un accordo in tal senso e lo firmano in presenza di un giudice di pace o di un cancelliere giudiziario che certifica le loro firme. L’accordo è in seguito depositato alla cancelleria principale dell’Alta Corte di Londra, dove può essere reso pubblico. Il padre può anche chiedere l’attribuzione dell’autorità parentale per ordine di un tribunale, che l’attribuirà se non vi sono validi motivi per credere che ciò nuocerà al bene del figlio.
Danimarca
In caso di divorzio i genitori possono concludere una convenzione secondo cui continuano a esercitare in comune l’autorità parentale. Tale convenzione può essere redatta utilizzando il modulo allestito dall’autorità pubblica competente, ma non deve essere registrata da quest’ultima per avere forza obbligatoria. In caso di sostanziale cambiamento delle circostanze, tale autorità ha tuttavia la facoltà di modificare la convenzione.
Una nuova legge, entrata in vigore il 1° ottobre 2007, sottolinea l’importanza della cooperazione dei genitori nell’interesse e per il bene del figlio. L'autorità parentale congiunta presuppone che i genitori siano d’accordo su tutte le questioni importanti concernenti il figlio, compresa la scelta del luogo di residenza. Se non riescono a trovare un’intesa su un’altra questione, l’autorità competente organizza un colloquio con i genitori e, in ultima ratio, prende una decisione in merito.
Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale compete soltanto alla madre nei casi seguenti: i genitori hanno convenuto tale soluzione; l’autorità competente o il tribunale ha deciso in tal senso; il padre non ha riconosciuto il figlio; il padre non abita con il figlio e la madre da dieci mesi. In tutti gli altri casi l’autorità parentale spetta di principio a entrambi i genitori.
Il trasloco, all’estero o all’interno del Paese, di un genitore, titolare o meno dell’autorità parentale, deve essere segnalato all’altro genitore sei settimane prima, affinché la questione dell’autorità parentale possa essere riesaminata nell’interesse del figlio.
Se vive con un solo genitore, il figlio ha sempre il diritto di intrattenere relazioni personali con l’altro genitore. Il genitore non titolare dell’autorità parentale ha comunque il diritto di essere informato e di partecipare alla vita sociale del figlio.