Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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L’articolo 134a corrisponde all’attuale articolo 134 capoverso 2 CC.
Art. 134b (nuovo) Competenza
Attualmente le questioni riguardanti i figli sono regolate dall’autorità tutoria in caso di accordo tra i genitori e dal giudice in caso di controversia (cfr. art. 134 cpv. 3 e 4 CC). In deroga a tale principio, le relazioni personali competono all’autorità tutoria anche in caso di controversia tra i genitori (cfr. art. 134 cpv. 4 in fine CC). Si è optato per questa soluzione poiché le autorità tutorie sono più idonee a seguire l’evolversi delle misure adottate in relazione ai figli e a prendere rapidamente le decisioni necessarie, mentre il giudice decide sul momento e non può occuparsi delle misure decise. Sebbene tale soluzione sia di per sé giustificata, l’AP CC privilegia una regolamentazione più semplice e più coerente con il principio della ripartizione delle competenze.
Pertanto, secondo l’articolo 134b AP CC, in caso di accordo tra i genitori tutte le questioni riguardanti i figli competono all'autorità di protezione dei minori. In caso di disaccordo decide invece il giudice cui compete la sentenza di divorzio.
La modifica delle misure riguardanti il figlio in seguito al decesso di un genitore attualmente prevista all’articolo 134 capoverso 3 CC è disciplinata nell’articolo 298f AP CC.
Art. 297 cpv. 3 Genitori coniugati
Il vigente articolo 297 capoverso 3 subisce due modifiche. Da un lato, l’attribuzione dell’autorità parentale in caso di decesso di un coniuge (cfr. 1° periodo) è ora disciplinata all’articolo 298f AP CC. Dall’altro, l’espressione «il giudice» (cfr. 2° periodo) è stata soppressa in quanto tale figura non è più responsabile dell’attribuzione dell’autorità parentale a uno dei genitori; essa spetta per legge al padre e alla madre.
Art. 298 Genitori non coniugati. Riconoscimento. In genere
Nel 1998, al momento di adottare il principio dell’autorità parentale congiunta dei genitori divorziati (cfr. art. 133 cpv. 3 CC), il legislatore ha ritenuto ingiustificato permettere l’esercizio dell’autorità parentale in comune ai genitori divorziati ma non ai genitori non coniugati45. Ai suoi occhi, il rifiuto del matrimonio da parte dei genitori non era un motivo sufficiente per negare l’esercizio congiunto dell’autorità parentale46. La presente soluzione tesa ad accordare l’autorità parentale congiunta anche ai genitori non coniugati non mette in discussione tale concezione.
Ma, diversamente dal diritto vigente, l’AP CC non equipara i genitori non coniugati (cfr. art. 298a cpv. 1 CC) a quelli divorziati (cfr. art. 133 cpv. 3 CC), bensì a quelli coniugati. Infatti nella maggior parte dei casi i genitori non coniugati convivono.
45 Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1 segg., n. 244.41.
46 Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1 segg., n. 244.41.