Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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Art. 298c (nuovo) Azione di paternità. In genere

Se la filiazione è stata accertata mediante sentenza di paternità, l’autorità parentale compete per legge alla madre. Tale soluzione corrisponde al diritto attuale (cfr. art. 298 cpv. 1 CC). È giustificata dal fatto che il padre non ha stabilito volontariamente il rapporto di filiazione, in quanto è stato necessario intentare un’azione contro di lui. Appare pertanto difficile accordargli per legge l’autorità parentale come a un padre che ha riconosciuto spontaneamente il figlio.

Art. 298d (nuovo) Autorità parentale congiunta

Con l’azione di paternità il rapporto di filiazione non è stabilito su base volontaria, il che costituisce a priori un elemento a sfavore del padre, sufficientemente importante per non attribuirgli per legge l’autorità parentale. Può tuttavia accadere che un uomo prenda coscienza delle sue responsabilità e voglia assumersi l’educazione del figlio e non limitarsi al ruolo di padre pagatore. Per questo motivo, l’AP CC accorda al padre il diritto di chiedere unilateralmente l’esercizio dell’autorità parentale in comune con la madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio (cpv. 1). Inoltre questa soluzione corrisponde allo spirito della presente revisione, che consiste nel favorire, nella misura del possibile, l’autorità parentale congiunta nell’interesse del figlio.

In tal caso il giudice fissa le modalità della cura del figlio e il contributo di mantenimento di ciascun genitore (cpv. 2).

Art. 298e (nuovo) Modificazione delle circostanze

Il presente articolo si applica in caso di riconoscimento (art. 298 AP CC) o di sentenza di paternità (art. 298c AP CC).

Il capoverso 1 corrisponde materialmente all’attuale articolo 298a capoverso 2 CC. Una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale può essere richiesta soltanto in caso di sostanziale modificazione delle circostanze. È considerato tale un evento in seguito al quale i fondamenti essenziali della responsabilità comune dei genitori o del genitore che detiene da solo l’autorità parentale non esistono più51. Può trattarsi di una ragione soggettiva concernente i genitori (p.es. motivi di salute, violenze esercitate da un genitore nei confronti dell’altro, che risultano traumatiche per il figlio) o di una ragione oggettiva (p.es. un trasloco del detentore dell’autorità parentale). Formalmente la disposizione è stata adattata al nuovo diritto della protezione degli adulti: l’espressione «autorità tutoria» è stata sostituita da «autorità di protezione dei minori».

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui occorra modificare le modalità di cura del figlio, le relazioni personali o il contributo di mantenimento in seguito alla modificazione delle circostanze. La modifica può intervenire indipendentemente da una nuova attribuzione dell’autorità parentale e soggiace alle condizioni previste dalle disposizioni sugli effetti della filiazione, ossia dagli articoli 270 segg. CC

Il capoverso 3 definisce la competenza materiale. In assenza di controversia, la modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale e l’omologazione della convenzione

51 Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 1 segg., n. 233.63.