Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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1.2 Diritto vigente

1.2.1 Principi Attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore in caso di divorzio Mantenimento dell’autorità parentale congiunta su richiesta comune dei genitori

Il nuovo diritto del divorzio non ha messo fondamentalmente in questione il sistema dell’autorità parentale. Il legislatore ha mantenuto il principio dell’attribuzione dell’autorità parentale a un solo genitore (cfr. art. 133 cpv. 1 Codice civile [CC]3). Tuttavia, a istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento (cfr. art. 133 cpv. 3 CC).

Autorità parentale alla madre se i genitori non sono coniugati Autorità parentale congiunta su richiesta comune dei genitori

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale compete per legge alla madre (cfr. art. 298 cpv. 1 CC). Ma a richiesta congiunta dei genitori l’autorità tutoria può attribuire l’autorità parentale in comune ai due genitori (cfr. art. 298a cpv. 1 CC). Per evitare qualsiasi discriminazione ingiustificata, il legislatore non ha voluto subordinare la concessione dell'autorità parentale congiunta alla convivenza dei genitori.

1.2.2 Critiche Interesse del figlio considerato in misura insufficiente Disparità di trattamento tra padre e madre

In caso di divorzio occorre tutelare il figlio. Secondo gli specialisti dell’infanzia, per svilupparsi armoniosamente il bambino ha bisogno di conservare, nella misura del possibile, legami stretti con entrambi i genitori. Il miglior modo per conseguire tale obiettivo consiste nel mantenere la coppia genitoriale anche se la coppia coniugale non esiste più, il che è possibile soltanto mantenendo l’autorità parentale congiunta. La regola attuale, che attribuisce l’autorità parentale esclusivamente a un genitore, separa tuttavia la coppia genitoriale. Dallo studio del Fondo nazionale (PNR 52) dal titolo «I bambini e il divorzio: influenza della prassi giuridica sulle transizioni famigliari»4 (di seguito: studio PNR 52) risulta che sulle 2112 coppie divorziate interpellate, l'autorità parentale è stata attribuita esclusivamente alla madre nel 61,5 per cento dei casi, mentre è stata accordata al padre in appena il 3 per cento dei casi; nel 35,5 per cento dei casi è stata mantenuta l’autorità parentale congiunta. Tali cifre corrispondono a quelle dell’Ufficio federale di statistica:

3 RS 210

4 Studio condotto dai professori Andrea Büchler (Zurich) e Heidi Simoni (Zurich); si veda il capitolo 1.3.4 qui appresso. Indirizzo Internet: http://www.nfp52.ch/f_dieprojekte.cfm?0=0&kati=0&Projects.Command=details&get=33