Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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1.4.2 Rapporto con il diritto internazionale

1.4.2.1 Consiglio d’Europa Convenzione europea dei diritti dell’uomo

La legislazione e la giurisprudenza degli Stati parte alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) prevedono sempre più spesso la possibilità dell’autorità parentale congiunta. Tuttavia, attualmente non è possibile dedurre dall’articolo 8 CEDU, che protegge la vita privata e famigliare, un obbligo degli Stati in tal senso14.

Il presente avamprogetto di revisione del Codice civile (AP CC) sancisce il principio dell’autorità parentale congiunta come regola. Occorre quindi domandarsi se esso potrebbe comportare una violazione del diritto dei minori alla protezione della loro vita privata e famigliare nei casi in cui il loro interesse imponesse l’attribuzione a un solo genitore. Le disposizioni previste, secondo le quali le autorità possono attribuire l’autorità parentale a un solo genitore, offrono tuttavia garanzie sufficienti a tale proposito.

Il presente AP CC non pone dunque alcun problema quanto agli obblighi della Svizzera in materia di protezione internazionale dei diritti dell’uomo.

Altri strumenti

Il 28 febbraio 1984 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione sulle responsabilità dei genitori15, che fissa i principi illustrati qui di seguito.

In caso di divorzio le responsabilità parentali sono ripartite tra i due genitori o esercitate congiuntamente se lo desiderano. Se il figlio nasce fuori del matrimonio e la filiazione è accertata soltanto nei confronti di un genitore, le responsabilità competono a quest’ultimo. Se la filiazione è accertata nei confronti dei due genitori, gli Stati membri possono prevedere che le responsabilità parentali siano esercitate 1) soltanto dalla madre, 2) soltanto dal padre, se una decisione è stata presa da un’autorità competente o se è stato concluso un accordo tra i genitori, 3) secondo una ripartizione tra i genitori operata da un’autorità competente o 4) congiuntamente da entrambi i genitori se convivono o se è stato concluso un accordo tra di loro.

In ogni caso, l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio incombe a entrambi i genitori. Il genitore presso cui il figlio non risiede deve avere la possibilità di mantenere relazioni personali con il figlio, tranne se tali relazioni nuocciono seriamente agli interessi di quest’ultimo.

Se le responsabilità parentali sono esercitate congiuntamente dai genitori, ogni decisione che riguarda gli interessi del figlio deve essere presa di comune accordo. Se non vi è intesa, l’autorità competente adita da uno dei genitori deve, se lo richiede l’interesse del figlio, cercare di conciliare i genitori e, se questo tentativo fallisce, prendere le decisioni appropriate.

14 Cfr. Decisione del 15 marzo 1984 della vecchia commissione nella causa B, R e J contro la Germania, D.R. 36, pag. 138 segg., e Christoph Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 3a ed., Monaco di Baviera Basilea Vienna 2008, pag. 213. In parte di altro avviso: Felix Schöbi, Stiefkindadoption und Konkubinat, Recht 2008, pag. 99 segg. (pag. 105 seg.).

15 Raccomandazione (84) 4