Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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Art.309 Accertamento della paternità
Il vigente articolo 309 CC si propone di garantire al figlio di genitori non uniti in matrimonio la protezione giuridica necessaria52. Nell’ottica dell’evoluzione della mentalità e dello spirito della presente revisione, una tale disposizione non ha più ragion d’essere nella sua forma attuale. È stata mantenuta soltanto la possibilità per la donna incinta non coniugata di chiedere all’autorità di protezione dei minori di nominare un curatore incaricato di accertare la filiazione paterna e di consigliarla ed assisterla. I capoversi 2 e 3 sono stralciati.
2.2 Diritto transitorio
In virtù dell’articolo 12 del Titolo finale del Codice civile, il nuovo diritto è applicabile senza restrizioni agli effetti della filiazione (autorità parentale, relazioni personali, contributo di mantenimento) che sorgono dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.
Analogamente a quanto prevede il nuovo diritto del divorzio53, l’entrata in vigore del nuovo diritto può essere considerata come una sostanziale modificazione delle circostanze che, in virtù degli articoli 2, 3 e 7a capoverso 3 seconda parte del periodo del Titolo finale del CC, è retta dal nuovo diritto. In seguito all’entrata in vigore del nuovo diritto, i genitori possono pertanto presentare una richiesta presso l'autorità competente (art. 134b e 298e AP CC) al fine di ottenere l’autorità parentale congiunta. Tale richiesta non sottostà a un termine.
2.3 Modifica del Codice penale
Art. 220 Sottrazione di minore e rifiuto del diritto di visita
L’attuale articolo 220 CP54 non permette di sanzionare il detentore dell’autorità parentale o il tutore che non rispetta il diritto di visita dell’avente diritto. La persona che non riconsegna il minore alla fine del diritto di visita è quindi punibile, mentre colui che si rifiuta di affidarlo al titolare del diritto di visita non incorre in alcuna pena. Tale situazione è criticata a giusto titolo, poiché crea una disparità di trattamento ingiustificata. Il presente AP CP consente di ovviarvi sanzionando anche la persona che si rifiuta di affidare un minore al detentore del diritto di visita. Il reato è perseguito a querela di parte. Possono sporgere querela le persone che hanno il diritto di intrattenere relazioni personali con il minore: il genitore che non detiene l’autorità parentale o il diritto di custodia (cfr. art. 273 CC) e i terzi cui è stato accordato il diritto di intrattenere relazioni personali con il minore (cfr. art. 274a CC). La pena comminata è la medesima di quella prevista per la sottrazione: pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria.
Il detentore del diritto di custodia può avere validi motivi per non affidare il figlio al titolare del diritto di visita, ad esempio se il minore si ammala improvvisamente o se
52 FF 1974 II 1 segg., n. 323.42
53 FF 1996 I 1 segg., n. 253.1
54 L’art. 220 CP è modificato nell’ambito della revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) affinché l’autorità di protezione dei minori, che ha privato i genitori della custodia, possa sporgere querela penale in caso di sottrazione illegale del minore dal luogo in cui era stato collocato. Il progetto del Consiglio federale non prevedeva tale possibilità. L’AP CC tiene conto di tale modifica.