Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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Questo tipo di vita di coppia e di famiglia è sempre più diffusa al posto del matrimonio. La situazione dei concubini è identica a quella dei genitori coniugati. Inoltre il padre effettua spontaneamente il riconoscimento. A favore della soluzione prevista dall’AP CC depone anche il costante aumento dei riconoscimenti, che tra il 2000 al 2007 sono passati da 7930 a 12 306. La grande maggioranza dei figli è riconosciuta prima della nascita (54 % nel 2007) o prima di aver compiuto un anno (38 %). Ciò dimostra che i padri si assumono in misura crescente la loro responsabilità nei confronti del figlio. Non è pertanto più giustificato trattare in modo diverso i genitori concubini soltanto perché non si sono sposati.

Partendo da tale premessa, il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui l’autorità parentale congiunta è attribuita per legge alla madre e al padre che riconosce il figlio (cfr. art. 260 cpv. 1 CC); ciò significa che tale regola si applica automaticamente in caso di riconoscimento. L’attribuzione dell’autorità parentale congiunta non dipende dunque da una richiesta dei genitori né da una decisione di un’autorità. Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione d’accertamento della paternità, davanti al giudice (cfr. art. 260 cpv. 3 CC). Il riconoscimento è un atto costitutivo irrevocabile i cui effetti sono immediati47.

Come attualmente, l’AP CC non esige che i genitori abbiano un domicilio comune. Tale condizione sarebbe infatti discriminatoria nei confronti dei genitori coniugati o divorziati. Inoltre non garantirebbe una migliore cura del figlio. Importante è l’impegno profuso dai genitori nell’educazione del figlio e non la distanza geografica.

Non è previsto che un’autorità valuti l’opportunità dell’esercizio in comune dell’autorità parentale. Anche a tale proposito non vi è motivo di distinguere tra il figlio di genitori coniugati e quello di genitori concubini. Se il bene del figlio lo impone, un genitore può comunque chiedere al giudice di revocare l’autorità parentale all’altro (art. 298b cpv. 2 AP CC).

La rottura di un concubinato non tange l’esercizio dell’autorità parentale in quanto non è legato alla vita comune dei genitori. L'autorità parentale congiunta è mantenuta. Un genitore potrebbe tuttavia chiedere l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale (art. 298b cpv. 2 AP CC), per esempio in caso di continui disaccordi conseguenti alla rottura nocivi per il figlio. La rottura potrebbe quindi costituire una modifica delle circostanze atta a sostituire l’esercizio in comune dell’autorità parentale con l’esercizio da parte di un solo genitore.

Alla morte di un genitore, l'autorità parentale compete al superstite (art. 298f AP CC).

Se il padre non riconosce il figlio, l’autorità parentale è attribuita per legge esclusivamente alla madre (cpv. 2). Se quest’ultima è minorenne o interdetta, non ha autorità parentale, conformemente all’articolo 296 capoverso 2 CC. Questo articolo sarà adeguato formalmente al nuovo diritto in materia di protezione degli adulti48.

47 Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, (art. 328-359 CCS), 4a ed., Berna 1998, n. 7.12.

48 Secondo il disegno del 28 giugno 2006 di revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391 6558), il nuovo articolo ha il tenore seguente: «I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale».