Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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più numerose, che si levano dal mondo politico, dalla dottrina e dalle associazioni dei padri, chiedono di rivedere la legge e di prevedere come regola l’autorità parentale congiunta.
Soluzione inadeguata all’evoluzione della mentalità
Sempre più genitori optano per l’autorità parentale congiunta. A livello svizzero nel 2000 sono rimasti sotto autorità parentale congiunta 1189 minori, ossia il 15 per cento dei figli minorenni i cui genitori hanno divorziato. Nel 2007 questo numero è passato a 4981, pari a un tasso del 34 per cento. L’autorità parentale congiunta è mantenuta più sovente nei Cantoni latini (42 % nel 2007) che in quelli della Svizzera tedesca (30 % nel 2007)9. Sulla scorta delle esperienze maturate all’estero, si può supporre che tali cifre potrebbero essere più elevate se l’attuale disciplinamento dell’autorità parentale congiunta non concedesse in pratica un diritto di veto alla madre.
Lo studio PNR 52 mostra che la grande maggioranza dei padri privati dell’autorità parentale dopo il divorzio vorrebbe riacquistarla10.
In ritardo rispetto al diritto estero
Il diritto svizzero è in ritardo rispetto all’evoluzione cui si assiste in Europa. La grande maggioranza dei Paesi europei prevede infatti di mantenere l’autorità parentale congiunta dopo il divorzio (n. 1.4.1 qui di seguito). La Svizzera ha sempre cercato di avere un diritto della filiazione al passo con i tempi. Sarebbe dunque auspicabile un allineamento alle legislazioni estere.
1.3 Genesi dell’avamprogetto di revisione del Codice civile
1.3.1 Postulato Wehrli
Il postulato Wehrli (04.3250 – Autorità parentale. Parità di diritti) del 7 maggio 2004 incarica il Consiglio federale di esaminare la possibilità di favorire l’autorità parentale in comune per genitori non coniugati o non più uniti in matrimonio, e la possibilità che l’autorità parentale in comune rappresenti la regola. Il 7 ottobre 2005 Consiglio nazionale ha accolto il postulato a forte maggioranza (136 voti a 44)11.
Il postulato rammenta che il diritto attuale, esigendo una richiesta comune dei genitori divorziati o non uniti in matrimonio per esercitare l’autorità parentale congiunta, non dà all’uomo alcuna possibilità di condividere l’autorità parentale e di assumersi la responsabilità dell’educazione dei figli se la donna vi si oppone; una tale situazione aggrava inoltre il rischio di un’interruzione delle relazioni, a scapito del figlio.
Il presente avamprogetto tiene pienamente conto del postulato.
9 Ufficio federale di statistica, Sezione Demografia e migrazione, Divorzio: attribuzione dell’autorità parentale su figli minorenni.
10 Indirizzo Internet: http://www.nfp52.ch/f_dieprojekte.cfm?0=0&kati=0&Projects.Command=details&get=33
11 Boll. Uff. 2005 N 1502