Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
In virtù del capoverso 2, il giudice del divorzio può revocare l’autorità parentale congiunta su richiesta comune dei genitori. I genitori concordano quindi che l’autorità parentale venga detenuta soltanto da uno di loro. Non si tratta tuttavia di permettere di eludere il principio dell’autorità parentale congiunta. Anche in questo caso la decisione deve essere dettata dal bene del figlio.
Il capoverso 3 disciplina le questioni legate alla revoca dell’autorità parentale congiunta. Il giudice del divorzio regola le relazioni personali (diritto di visita, contatti telefonici, scambio di corrispondenza per lettera, posta elettronica, SMS o fax) del figlio con il genitore privato dell’autorità parentale e fissa il contributo di mantenimento conformemente alle disposizioni sugli effetti della filiazione (cfr. art. 270 segg. CC). Il figlio è sentito, a meno che la sua età o altri motivi importanti non vi si oppongano (cfr. art. 144 cpv. 2 CC e art. 12 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo)43. Il genitore privato dell’autorità parentale ha il diritto di essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e deve essere sentito prima che siano prese decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cfr. art. 275a CC).
Come nel diritto vigente, il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli (cpv. 4).
Art. 134 Modificazione delle circostanze. Autorità parentale
Questo articolo prevede una modifica dell’attribuzione dell'autorità parentale in caso di sostanziale modificazione delle circostanze dopo il divorzio. Per modificazione delle circostanze si intende un evento in seguito al quale non esistono più le condizioni essenziali per la responsabilità comune dei genitori o la responsabilità del genitore che detiene da solo l’autorità parentale44. Può trattarsi di una ragione soggettiva concernente i genitori (p.es. motivi di salute, un’incompatibilità grave tra il figlio e il nuovo coniuge di un genitore o violenze esercitate da un genitore nei confronti dell’altro, che risultano traumatiche per il figlio) o di una ragione oggettiva (p.es. il trasloco del detentore dell’autorità parentale). La modifica può riguardare l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 133 AP CC) o dell’autorità parentale attribuita esclusivamente a un genitore (art. 133a AP CC ).
L’articolo 134 riprende l’attuale articolo 134 capoverso 1 CC con la differenza che l’espressione «autorità tutoria» è stata sostituita con «autorità di protezione dei minori», per renderla conforme al nuovo diritto della protezione dei minori e degli adulti.
Art. 134a (nuovo) Cura, relazioni personali e mantenimento
La disposizione disciplina il caso in cui occorre modificare le modalità di cura del figlio, delle relazioni personali o del contributo di mantenimento in seguito alla modificazione delle circostanze. La modifica può intervenire indipendentemente da una nuova attribuzione dell’autorità parentale e soggiace alle condizioni previste dalle disposizioni sugli effetti della filiazione, ossia dagli articoli 270 segg. CC.
43 RS 0.107
44 Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1 segg., n. 233.63.