Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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Art. 298a Cura e mantenimento
La maggior parte dei genitori non coniugati, ma di cui il padre ha riconosciuto il figlio, convivono. Si assumono i propri obblighi ed esercitano i loro diritti nei confronti del figlio alla stregua dei genitori uniti in matrimonio. Come questi ultimi, convengono tra loro – perlopiù tacitamente – il modo in cui ciascuno provvede alla cura e al mantenimento del figlio (cpv. 1). Non devono sottoporre i loro accordi a un’autorità. Tuttavia, una tale convenzione di mantenimento vincola il figlio soltanto se è stata approvata dall’autorità di protezione dei minori (cfr. art. 287 cpv. 1 CC). D’altronde un genitore può voler regolare il contributo di mantenimento in una convenzione per diversi motivi, soprattutto perché essa costituisce un titolo di rigetto provvisorio secondo l'articolo 82 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento49, che può far valere se l’altro genitore dovesse rifiutarsi di ottemperare al suo obbligo di mantenimento.
Se i genitori non riescono a regolare tra di loro la cura e il mantenimento del figlio, possono rivolgersi all’autorità di protezione dei minori, che può emanare raccomandazioni (cpv. 2).
Art. 298b (nuovo) Attribuzione a un genitore
Il principio dell’autorità parentale congiunta poggia sulla presunzione che essa è nell’interesse del figlio. Tuttavia possono sussistere ragioni oggettive (p.es. distanza geografica) o soggettive (p.es. malattia, incompatibilità grave) concernenti i genitori che rendono difficile, se non impossibile, l’esercizio in comune dell’autorità parentale. Tali situazioni nuocciono al figlio e può essere nel suo interesse revocare l’autorità parentale congiunta attribuendo l’autorità parentale esclusivamente a un genitore.
L'autorità parentale congiunta può essere revocata a richiesta comune dei genitori (cpv. 1). Può infatti accadere che entrambi i genitori vogliano che l’autorità parentale sia attribuita esclusivamente a uno di loro. Non si tratta tuttavia di permettere di eludere la regola dell’autorità parentale congiunta. La decisione deve essere dettata dall’interesse del figlio e non da quello dei genitori. La richiesta deve essere presentata all’autorità di protezione dei minori.
L'autorità parentale congiunta può essere revocata anche su richiesta di un genitore (cpv. 2), che può invocare motivi soggettivi o oggettivi. Tuttavia la decisione di attribuire l’autorità parentale a un genitore deve essere presa unicamente in considerazione dell’interesse del figlio.
Le richieste volte all’attribuzione dell’autorità parentale a un genitore secondo i capoversi 1 e 2 non sottostanno a una scadenza.
Il genitore privato dell’autorità parentale ha diritto a relazioni personali con il figlio e deve contribuire al suo mantenimento (cpv. 3). L’articolo 133 capoversi 3 e 4 AP CC si applica per analogia. Il genitore ha anche diritto a essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e deve essere sentito prima che siano prese decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cfr. art. 275a CC)50.
L’articolo 298f del presente AP CC disciplina l’attribuzione dell’autorità parentale in caso di decesso di un genitore.
49 RS 281.1
50 Per maggiori informazioni si veda il commento relativo all’articolo 133a capoverso 3.