Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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2 Commento all’avamprogetto

2.1 Modifica del Codice civile

Art. 133 Autorità parentale congiunta

Il capoverso 1 sancisce il principio dell’esercizio dell’autorità parentale congiunta dopo il divorzio. In futuro i genitori divorziati continueranno a esercitare in comune l’autorità parentale, con pari diritti, come facevano durante il matrimonio. Determineranno dunque tutte le cure e l’educazione da fornire al figlio e prenderanno in comune le decisioni necessarie. L’esercizio congiunto dell’autorità parentale è mantenuto per legge; ciò significa che la regola si applica automaticamente in caso di divorzio. Non dipende dunque da una richiesta comune dei genitori o da una decisione del giudice.

L'autorità parentale congiunta include il diritto di custodia in comune. Di conseguenza, i genitori conservano entrambi il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio e la modalità di cura. Il diritto di custodia è esercitato dal genitore che si fa carico del figlio nella vita quotidiana (custodia di fatto). I genitori decidono insieme anche come organizzare la custodia di fatto. L’articolo 298g del presente AP CC disciplina la competenza decisionale del genitore che ha la custodia di fatto.

L’organizzazione della custodia di fatto e la ripartizione delle spese di mantenimento sono questioni cruciali per il figlio, ma possono essere fonte di conflitti. Per evitare che esse paralizzino ulteriormente l’esercizio dell’autorità parentale, i genitori devono regolarle tra di loro, nella misura del possibile, e devono sottoporre le loro proposte al giudice (cpv. 2). L’accordo su tali questioni è un elemento chiave del successo dell’esercizio dell’autorità parentale. Le proposte dei genitori non costituiscono evidentemente una condizione per il mantenimento dell’autorità parentale congiunta; per contro, sono una condizione per il divorzio su richiesta comune (art. 111 CC). Se i genitori presentano proposte divergenti, il giudice può ingiungere loro di tentare una mediazione (cfr. art. 297 cpv. 2 CPC). Se non riescono a trovare un accordo, il giudice s’interrogherà sulla loro capacità di esercitare insieme l’autorità parentale e, se del caso, potrà revocare d’ufficio l’autorità parentale congiunta e attribuirla esclusivamente a un genitore in virtù dell’articolo 133a del presente AP CC.

Art. 133a (nuovo) Attribuzione a un genitore

Attribuendo per legge l’autorità parentale congiunta ai genitori divorziati, l’AP CC presume che essa sia nell’interesse del figlio e che i genitori siano atti a esercitarla insieme. Ma in certe situazioni può apparire sin dall’inizio che ciò non sarà il caso per motivi soggettivi o oggettivi concernenti i genitori: uno dei genitori non vuole o non può cooperare, rifiuta il dialogo, si disinteressa del figlio, è malato, i genitori vivono molto lontani l’uno dall’altro o un genitore esercita violenze nei confronti dell’altro, che risultano traumatiche per il figlio. Sarà allora difficile, se non impossibile, esercitare l’autorità parentale in comune. Bisognerà ricorrere sistematicamente all’autorità di protezione dei minori per trovare una soluzione. Il figlio patirà immancabilmente tale situazione. Per questo motivo il capoverso 1 assegna al giudice del divorzio la facoltà di revocare, d’ufficio o su richiesta della madre o del padre, l’autorità parentale al genitore che non è atto ad assumerla. Il giudice potrà basarsi non soltanto sull’atteggiamento mostrato durante la procedura di divorzio, ma anche su quanto successo durante il matrimonio e durante il periodo di separazione precedente il divorzio.