Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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che determina la cura, le relazioni personali e il contributo di mantenimento competono all’autorità di protezione dei minori. In caso di disaccordo spettano al giudice. Il figlio è sentito conformemente all’articolo 314a CC (nuovo diritto della protezione degli adulti) e all’articolo 298 CPC.
Art. 298f (nuovo) Decesso di un genitore
Questo articolo disciplina l’attribuzione dell’autorità parentale in caso di decesso di un genitore, a prescindere dal fatto che siano coniugati, divorziati o non siano uniti in matrimonio. Attualmente tale questione è regolamentata rispettivamente agli articoli 297 capoverso 3, 298 capoverso 2 e 134 capoverso 3 CC.
Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale compete per legge al superstite (cpv. 1).
In caso di decesso del genitore titolare esclusivo dell’autorità parentale, quest’ultima non passa per legge all’altro genitore. L’autorità di protezione dei minori deciderà se attribuire l’autorità parentale all’altro genitore o se occorra nominare un tutore. La decisione sarà presa secondo quanto richiesto dal bene del figlio (cpv. 2). Il fatto che il genitore superstite sia stato privato dell’autorità parentale non costituisce a priori un elemento negativo. L'autorità parentale gli può ad esempio essere stata revocata su richiesta comune con l’altro genitore.
Art. 298g (nuovo) Esercizio congiunto dell’autorità parentale
La disposizione disciplina la competenza decisionale del genitore che ha la custodia di fatto quando i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale senza vivere in comunione domestica. Si applica ai genitori divorziati, ai genitori coniugati e ai genitori non uniti in matrimonio che non vivono in comunione domestica.
Lo scopo della disposizione è di evitare, per quanto concerne le decisioni da prendere per il figlio, eventuali conflitti tra i genitori divorziati, che possono bloccare inutilmente l’esercizio dell’autorità parentale. Il genitore che detiene la custodia di fatto può così prendere da solo le decisioni relative alla vita quotidiana, ossia le attività usuali e senza gravi conseguenze sullo sviluppo del figlio (p.es. cibo, abbigliamento, scelta dei programmi televisivi) oppure decisioni urgenti (ospedalizzazione in caso d’emergenza, ecc.). Di conseguenza, se il figlio vive cinque giorni dalla madre e due giorni dal padre, ciascun genitore ha il diritto di prendere le decisioni della vita quotidiana durante il soggiorno del figlio presso di lui. Per contro, tutte le altre decisioni concernenti il figlio, come la scelta di una scuola, di uno sport, della religione, eccetera devono essere prese da entrambi i genitori. I terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro (cfr. art. 304 cpv. 2 CC).
Se non riescono a mettersi d’accordo, i genitori possono ricorrere all’autorità di protezione dei minori, che potrà emanare raccomandazioni o impartire istruzioni, come per esempio indirizzare il figlio da un medico per una visita. Tali istruzioni possono essere corredate della comminatoria secondo l’articolo 292 del Codice penale (CP). In caso di problemi importanti e ricorrenti che nuocciono all’interesse del figlio, l’attribuzione dell’autorità parentale può essere modificata in virtù dell’articolo 134 dell’AP CC.