Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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Compendio

Secondo il diritto attuale, in caso di divorzio l’autorità parentale è attribuita alla madre o al padre. Tuttavia, su richiesta congiunta dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori sottopongano al giudice per omologazione una convenzione che determini la loro partecipazione alla cura del figlio e la ripartizione delle spese del suo mantenimento. Se i genitori non sono coniugati, l’autorità parentale compete alla madre. Anch’essi possono richiedere l’autorità parentale congiunta alle stesse condizioni previste per i genitori divorziati.

Da diversi anni tale normativa è oggetto di critiche provenienti dal mondo politico, dalla dottrina e dalle associazioni dei padri. In particolare, non prende in sufficiente considerazione l’interesse del bambino, che, per svilupparsi in modo armonioso, ha bisogno di entrambi i genitori. Crea inoltre una disparità di trattamento tra il padre e la madre. In caso di divorzio, un genitore, il più sovente il padre, perde il suo ruolo di educatore e rappresentante del figlio. Spesso è relegato al rango di visitatore e di pagatore. La possibilità di chiedere l’autorità parentale congiunta – che doveva permettere di ovviare a tale situazione insoddisfacente – ha mostrato i propri limiti. Infatti, la condizione di una richiesta congiunta dei genitori comporta non di rado che uno dei due subordini il suo consenso all’ottenimento di vantaggi o lo neghi senza motivo, il che corrisponde in pratica a un diritto di veto. In assenza di accordo tra i genitori, l’autorità parentale non può difatti essere imposta. Occorre inoltre osservare che il numero di genitori che scelgono l’autorità parentale congiunta è in aumento. Infine, il diritto svizzero è in ritardo rispetto all’evoluzione cui si assiste in Europa. La maggior parte dei Paesi europei prevede come regola il mantenimento dell’autorità parentale congiunta dopo il divorzio.

Appare pertanto logico istituire il principio dell’autorità parentale congiunta sia per i genitori divorziati sia per quelli non coniugati.

A tal fine, l’avamprogetto di revisione del Codice civile sancisce i principi seguenti:

A. Genitori divorziati

Esso mantiene per legge l’autorità parentale congiunta dopo il divorzio. Per assicurarne il buon funzionamento, obbliga i genitori a sottoporre al giudice le loro proposte relative alla cura del figlio e alla ripartizione delle spese di mantenimento. Tuttavia il giudice può, d’ufficio oppure su richiesta di un genitore o di entrambi, attribuire l’autorità parentale al padre o alla madre. La decisione è presa tenendo conto del bene del figlio.

B. Genitori non coniugati

Per i genitori non uniti in matrimonio l’avamprogetto prevede soluzioni differenti a seconda che la filiazione paterna sia stata accertata per riconoscimento o mediante sentenza di paternità.

In caso di riconoscimento, l'autorità parentale è attribuita per legge a entrambi i genitori, che non sono tenuti a stabilire in una convenzione le modalità della cura del figlio né il loro contributo di mantenimento. I genitori si accordano tra di loro. In caso di disaccordo, possono rivolgersi all’autorità di protezione dei minori. L'autorità parentale può essere attribuita al padre o alla madre su richiesta congiunta o di un genitore. In assenza di riconoscimento l’autorità parentale compete alla madre.