Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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Attribuzione dell’autorità parentale dal 2000 al 2007
Anno Alla madre Al padre Ai due genitori
2000 6 373 523 1 189
2001 8 569 682 2 861
2002 8 463 826 3 379
2003 8 744 734 3 319
2004 8 926 738 3 998
2005 10 898 935 4 487
2006 10 450 966 4 678
2007 8 846 745 4 981
Il genitore privato dell’autorità parentale, il più sovente il padre, perde il suo ruolo di rappresentante e di educatore del figlio. Si sente relegato al rango di pagatore con diritto di visita5. Tale situazione nuoce al genitore, che viene privato della responsabilità nei confronti del figlio, ma è ancor più dannosa per il bambino il cui sviluppo può essere compromesso gravemente e in modo duraturo6. Inoltre, siccome l’autorità parentale è concessa perlopiù alla madre, quest’ultima può subordinare il suo consenso all’autorità parentale congiunta all’ottenimento di vantaggi su altri punti; in cambio del suo accordo essa può ad esempio chiedere una pensione alimentare più elevata. D’altro canto, può negare il consenso senza motivo. E in mancanza di un accordo l’autorità parentale congiunta non può essere imposta. Questa situazione è nefasta per il figlio. L'autorità parentale congiunta così come disciplinata attualmente non costituisce dunque una valida alternativa7.
L’attribuzione per legge dell’autorità parentale a un genitore (cfr. art. 133 cpv. 1 CC) era stata criticata ancor prima dell’entrata in vigore della revisione del diritto del divorzio nel 20008. Da allora le critiche non sono diminuite. Al contrario: voci sempre
5 Martin Stettler, Les décisions relatives à l'autorité parentale et aux mesures de protection de l'enfant liées au divorce, in: Pichonnaz/Rumo-Jungo (edit.), Enfant et divorce, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006.
6 Boll. Uff. 2005 N 1498
7 Boll. Uff. 2005 N 1500
8 Martin Stettler, Les décisions relatives à l'autorité parentale et aux mesures de protection de l'enfant liées au divorce, in: Pichonnaz/Rumo-Jungo (edit.), Enfant et divorce, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006. Secondo Dominique Manaï (Les enfants du divorce entre la déficience du couple conjugal et la survivance du couple parental, in: Bodenmann Guy/Perrez Meinrad (edit.), Le divorce et ses conséquences, Freiburger Beiträge zur Familienforschung, Berna 1996, pag. 212): «Sarebbe stato preferibile ribaltare la norma e sancire il principio dell’autorità parentale congiunta, la quale permette alla relazione parentale di sopravvivere anche se la coppia coniugale si è rotta. La legge avrebbe sancito la responsabilità parentale che discende dall’autorità congiunta come modello di riferimento, conciliando i due registri della perennità della famiglia e dell’autonomia dell’individuo. Tale ribaltamento della norma risponde alla volontà di coerenza, nella misura in cui rispetta sia il desiderio di mantenere la struttura famigliare bicefala (un padre e una madre) nonostante la separazione, sia le casualità risultanti dalla libertà degli adulti» (traduzione).