Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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al momento della consegna il titolare del diritto di visita manifestamente non appare in grado di prendersi cura del minore. In tali casi il CP riconosce il motivo dello stato di necessità esimente o dell’assistenza necessaria (art. 17 e 18 CP). Il rifiuto di consegna può essere considerato lecito anche in virtù dell’articolo 14 CP, poiché il genitore titolare della custodia, preoccupato per la salute del figlio, ottempera all’obbligo di assistenza prescritto dalla legge.

Attualmente, pur non essendo oggetto di una sanzione specifica, la persona che si rifiuta di affidare il minore al titolare del diritto di visita può comunque essere punita con una multa fino a 10 000 franchi per disobbedienza a decisioni dell’autorità (cfr. art. 292 CP). Anche i codici di procedura civile cantonali possono prevedere una sanzione. In futuro tale questione sarà disciplinata dall’articolo 343 CPC (obbligo di fare, astenersi o tollerare). Una norma penale specifica sottolinea l’importanza della relazione tra il figlio e il genitore cui non spetta il diritto di custodia.

Il genitore che rifiuta di esercitare il suo diritto di visita senza un valido motivo potrebbe essere sanzionato anche in virtù dell’articolo 219 CP (violazione del dovere d’assistenza o educazione) se tale comportamento dovesse perturbare lo sviluppo fisico o psichico del figlio. L’articolo 273 capoverso 1 CC conferisce al figlio il diritto di intrattenere relazioni personali adeguate alle circostanze con il genitore che non detiene l’autorità parentale o la custodia; tale diritto ha per corollario l’obbligo del genitore di curare tali relazioni, che è un elemento costitutivo dell’articolo 219 CP.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

I presenti AP CC e AP CP non incidono sull’effettivo del personale della Confederazione. Non hanno neppure ripercussioni finanziarie.

3.2 Per i Cantoni

È difficile stimare il numero di casi che i tribunali o le autorità di protezione dei minori dovranno trattare in seguito all’adozione dei presenti AP CC e AP CP. Tuttavia, in base alle esperienze maturate all’estero in relazione all’autorità parentale congiunta, i due avamprogetti non dovrebbero comportare ripercussioni degne di nota per quanto riguarda l’effettivo del personale dei Cantoni e i loro costi.

3.3 Per l’economia

Di principio, i presenti AP CC e AP CP non comportano alcuna ripercussione per l’economia.

4 Programma di legislatura

La presente revisione è prevista nel Programma di legislatura 2007-201155.

55 FF 2008 668