Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Antefatti Già nel 1976
Il principio dell’autorità parentale congiunta si sta facendo strada da una trentina d’anni. Già nel 1976, nell’ambito della revisione del diritto della filiazione, il consigliere nazionale Condrau aveva proposto di permettere al giudice di affidare l’autorità parentale ai due genitori anche dopo il divorzio1. Il legislatore aveva respinto senza discussioni la proposta per timore che tale soluzione desse luogo a troppi conflitti riguardanti la custodia e le relazioni personali. Nel 1983, in risposta al postulato Mascarin (83.346), il Consiglio federale si era dichiarato disposto a valutare la possibilità di istituire l'autorità parentale congiunta dopo il divorzio. A partire dal 1988 alcuni giudici di prima istanza hanno accordato l’autorità parentale congiunta a genitori divorziati. Il Tribunale ha tuttavia stabilito chiaramente che ciò non era previsto dal diritto svizzero e spettava al legislatore e non ai giudici istituire l’autorità parentale congiunta.
Dal 2000: autorità parentale congiunta su richiesta comune
La questione se istituire l’autorità parentale congiunta dopo il divorzio si è riproposta in occasione della revisione del diritto del divorzio e della filiazione2, entrata in vigore il 1° gennaio 2000. I pareri espressi nella procedura di consultazione sono stati perlopiù positivi. Il legislatore ha tuttavia deciso di non sancire il principio dell’autorità parentale congiunta, non ritenendolo conforme alla realtà svizzera. Ha comunque aperto una breccia, dando la possibilità di mantenere, a determinate condizioni, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta da parte dei genitori divorziati. Ha inoltre permesso l’esercizio dell’autorità parentale congiunta anche ai genitori non coniugati. Sarebbe stato infatti contraddittorio accordarlo ai genitori divorziati ma non a quelli non uniti in matrimonio. Il legislatore ha ritenuto che la decisione personale di non sposarsi non doveva avere ripercussioni negative sul figlio.
Dal 2004: numerose richieste volte a sancire il principio dell’autorità parentale congiunta
La questione di sancire il principio dell’autorità parentale congiunta è diventata d’attualità dal 2004 con il deposito di svariati interventi parlamentari, la pubblicazione di numerosi studi e le azioni di organizzazioni a tutela degli interessi dei padri. Queste diverse iniziative hanno portato a elaborare il presente avamprogetto di revisione del Codice civile (CC).
1 Boll. Uff. 1975 N 1777
2 Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1 segg.