Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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Se le responsabilità parentali sono esercitate congiuntamente dai genitori e uno dei due decede, tali responsabilità competono esclusivamente al superstite. Se decede il genitore che esercita da solo le responsabilità parentali, queste ultime dovrebbero essere esercitate dal genitore superstite, a meno che l’interesse del figlio non esiga un’altra soluzione.
Il presente AP CC è in sintonia con la raccomandazione.
1.4.2.2 Diritto dell’Unione europea
Il diritto dell’Unione europea (UE) non disciplina l’attribuzione dell’autorità parentale. Le giurisdizioni nazionali restano competenti per statuire sulla responsabilità parentale nel Paese in cui risiede il figlio. L’Unione europea ha tuttavia voluto creare un contesto giuridico sicuro per i minori garantendo la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia di responsabilità parentale all’interno dell’UE. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/200016, determina in quale Stato membro le giurisdizioni sono competenti per statuire sul divorzio e sulla responsabilità genitoriale e come una decisione in materia di responsabilità genitoriale sia riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro.
Inoltre il diritto di essere sentito è un diritto fondamentale sancito all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea17. L’opinione del minore deve essere presa in considerazione per le questioni che lo riguardano in funzione della sua età e della sua maturità.
1.4.2.3 Nazioni Unite (ONU)
La Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo18, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997, prevede che gli Stati parti rispettino il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo (art. 9 n. 3). La Convenzione dà al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità (art. 12). Il presente AP CC rispetta la Convenzione.
1.5 La nuova normativa proposta Dopo il divorzio: mantenimento per legge dell’autorità parentale congiunta
Il presente AP CC sancisce nella legge il mantenimento dell’autorità parentale congiunta dopo il divorzio. Per assicurarne, nella misura del possibile, il buon
16 GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1
17 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1
18 RS 0.107