Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine

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Audizione dei figli

Secondo il diritto attuale, al momento di un divorzio i figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (cfr. art. 144 cpv. 2 CC). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un figlio può di principio essere sentito a partire dall’età di sette anni (DTF 131 III 553).

Nella prassi, l’articolo 144 capoverso 2 CC è applicato in maniera molto differenziata, talvolta all’interno del medesimo tribunale. In generale, i giudici considerano obbligatoria l’audizione soltanto nei casi problematici. In assenza di conflitti tra i genitori, tendono a rinunciarvi o a chiedere ai figli se vogliono essere sentiti solo se hanno già una certa età; l’80-90 per cento dei figli rinuncia all’audizione.

Ciononostante il principio dell’audizione del figlio in quanto tale non è messo in questione. Una netta maggioranza degli specialisti che hanno risposto all’inchiesta sul diritto del divorzio (cfr. n. 1.3.3) ha ritenuto la normativa piuttosto soddisfacente29. Inoltre l’inchiesta non ha permesso di determinare i problemi che andrebbero regolati dal legislatore. Pertanto non vi sono motivi per rivedere la regola relativa all’audizione dei figli.

Le disposizioni sull’audizione dei figli previste attualmente nel Codice civile saranno trasferite nel nuovo Codice di procedura civile svizzero (CPC)30.

Tribunali di famiglia

Un tribunale di famiglia31 tratta in generale cause in materia di diritto del matrimonio, diritto del divorzio e diritto della filiazione. La sua competenza potrebbe tuttavia essere estesa alla protezione dei minori e degli adulti. Il tribunale di famiglia presenta segnatamente il vantaggio seguente: i giudici, oltre a competenze giuridiche e pratiche, possiedono anche conoscenze psicosociali; di conseguenza le loro decisioni sono spesso meglio accettate. Un tale tribunale può dunque essere più efficace di un tribunale ordinario.

Secondo l’articolo 122 capoverso 2 Cost., l’organizzazione dei tribunali compete ai Cantoni. Questo principio è rammentato all’articolo 3 del CPC (Codice di procedura civile svizzero; versione del 19 dicembre 2008). Il legislatore federale può tuttavia prevedere deroghe. Non si è tuttavia avvalso di tale facoltà per quanto concerne l’istituzione di tribunali di famiglia. Compete così ai Cantoni prevedere o no un tribunale di famiglia32.

29 Rapporto sull’inchiesta sul diritto del divorzio svolta presso giudici, avvocati e mediatori, Ufficio federale di giustizia, maggio 2005.

30 Messaggio del 28 giugno 2006 relativo al Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593, n. 5.21. L’audizione dei figli pone problemi simili a quelli della loro rappresentanza nella procedura; a tale proposito si veda: Michelle Cottier, Verfahrensvertretung des Kindes im Familienrecht der Schweiz: aktuelle Rechtslage und Reformbedarf, in: Anwalt des Kindes (edit. Stefan Blum/Michelle Cottier/Daniela Migliazza), Schriften zum Familienrecht/Collection de droit de la famille, FAMPRA.ch, vol. 9, Berna 2008, pag. 125 segg.

31 Per maggiori informazioni: Auf dem Weg zum Familiengericht (edit. Rolf Vetterli), La Pratique du droit de la famille FAMPRA.ch, vol. 4, Berna 2004.

32 Esiste un giudice di famiglia nel Cantone di San Gallo. Secondo l’articolo 8bis capoverso 1 lettera a del Codice cantonale di procedura civile del 20 dicembre 1990 (sGS 961.2), esso pronuncia i divorzi, le separazioni e gli scioglimenti delle unioni registrate. Ha parimenti il compito di ratificare