Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 31 pagine
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Mediazione
La mediazione è una procedura volta a regolare una controversia in via extragiudiziale. Il mediatore è un terzo neutro e indipendente, che non dispone di alcun potere decisionale.
La mediazione è disciplinata in modo succinto nel CPC33. Particolare importanza è tuttavia accordata alla mediazione in relazione alla procedura applicabile ai figli nel diritto della famiglia34. Il giudice può così ingiungere ai genitori di tentare una mediazione in caso di controversia concernente i figli (cfr. art. 297 cpv. 2 CPC). La mediazione può essere gratuita (cfr. art. 218 cpv. 2 CPC).
Al momento di elaborare il CPC si è discusso in modo approfondito sulla mediazione, in particolare sull’opportunità di renderla obbligatoria. A tale proposito la volontà politica è chiara: la mediazione deve mantenere un carattere volontario35. Siccome la mediazione in diritto civile spetta al legislatore federale, i Cantoni non hanno la competenza di renderla obbligatoria36.
Il nuovo articolo 314 capoverso 2 CC (nuovo diritto della protezione degli adulti37; versione del 19 dicembre 2008) prevede, analogamente al CPC (cfr. art. 297 cpv. 2)38, che l’autorità di protezione dei minori possa, se necessario, ingiungere ai genitori di sottoporsi a un tentativo di mediazione nelle procedure relative all'autorità parentale.
Anche il decreto federale del 21 dicembre 2007 che attua le convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e che approva e attua le Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti39 prevede una mediazione volontaria quando, in un primo tempo, il caso è portato dinanzi all’Autorità centrale (art. 4 cpv. 2). Invece quando, in un secondo tempo, il caso è deferito al tribunale, quest’ultimo impone la mediazione alle persone coinvolte (art. 8 cpv. 1). Questa deroga al principio della mediazione volontaria è motivata dal fatto che il rapimento
le convenzioni sugli effetti di tali azioni quando i coniugi o i partner registrati hanno prodotto una convenzione completa. Le procedure conflittuali non competono al giudice di famiglia, ma alla giurisdizione ordinaria.
33 Messaggio del 28 giugno 2006 relativo al Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593, n. 5.14.
34 Messaggio del 28 giugno 2006 relativo al Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593, n. 5.21, commento relativo agli articoli 292-296.
35 Messaggio del 28 giugno 2006 relativo al Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593, n. 5.14, commento relativo agli articoli 210, 213 e 214.
36 Un esempio di mediazione obbligatoria è il «modello di Cochem», che esiste da una decina d’anni in Germania. Secondo tale modello sin dalla prima udienza il giudice, in caso di disaccordo dei genitori su una questione concernente i figli, li obbliga a trovare entro un certo termine una soluzione con l’aiuto di un gruppo multidisciplinare di professionisti. Se i genitori non riescono a trovare un accordo, il giudice fissa una nuova scadenza per rivolgersi a un servizio di consulenza. Il genitore che rifiuta tale consulenza rischia di perdere la custodia del figlio. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il giudice. Per informazioni più dettagliate: http://www.akcochem.de/
37 Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391 6560.
38 Messaggio del 28 giugno 2006 relativo al Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593 6853.
39 FF 2008 33